Art. 9. DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE Finalita', organizzazione generale, norme di accesso 1. Presso la facolta' di medicina e chirurgia della seconda Universita' degli studi di Napoli e' istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi: a) neurologico; b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione. 2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito. 3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Universita' potra' istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 161/1982, riservati ai professori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni. 4. Il corso di diploma non e' suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresi' anche parzialmente gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario. 5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma, sino ad un massimo di cento annui, e' stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base a criteri gererali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma universitario, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Il consiglio di facolta' approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta. Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1 novembre 1988 al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso. 6. L'indirizzo e' scelto dallo studente entro la fine del secondo anno del corso. Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.