Art. 9.
       DIPLOMA UNIVERSITARIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
        Finalita', organizzazione generale, norme di accesso
  1.  Presso  la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  della seconda
Universita' degli studi di Napoli e' istituito il  corso  di  diploma
universitario  di  terapista  della  riabilitazione,  articolato  nei
seguenti indirizzi:
    a) neurologico;
    b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori  con  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie   a
svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione.
  Il  corso  si conclude con il rilascio del diploma universitario di
terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative specifiche norme, l'Universita' potra'  istituire  corsi  di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n.  161/1982,  riservati  ai  professori del diploma universitario di
terapista  della  riabilitazione   e   finalizzati   alla   ulteriore
qualificazione   degli   stessi   per  quanto  riguarda  le  funzioni
specialistiche e di coordinamento delle funzioni.
  4. Il corso  di  diploma  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni,
eccetto   il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di  livello
universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di  laurea
o  di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed
utilizzabili come crediti, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  19
novembre 1990, n. 341.
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio
della struttura didattica.
  Il   consiglio  della  struttura  didattica  con  propria  delibera
riconosce altresi' anche parzialmente gli studi  compiuti  in  scuole
italiane  o straniere di livello universitario, con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  5. In base alle strutture ed attrezzature  disponibili,  il  numero
degli  iscrivibili  al  corso di diploma, sino ad un massimo di cento
annui, e' stabilito dal senato accademico, sentito  il  consiglio  di
facolta',   in   base   a   criteri  gererali  fissati  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai  sensi
dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.
  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili,   l'accesso   al   primo   anno  del  corso  di  diploma
universitario, nei limiti dei posti determinati,  e'  subordinato  al
superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta
multipla  per  il  70%  dei punti disponibili ed alla valutazione del
voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30%
del punteggio complessivo.
  Il consiglio di facolta' approva con almeno sei  mesi  di  anticipo
rispetto  alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono    esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono   collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente al 1 novembre 1988 al corso di laurea in  medicina  e
chirurgia  e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del
primo anno di corso.
  6. L'indirizzo e' scelto dallo studente entro la fine  del  secondo
anno del corso.
  Coloro  che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma
universitario possono iscriversi al secondo semestre del  terzo  anno
di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili,
al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.