Art. 2. 1. I produttori, che intendono porre in commercio il prodotto con l'indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" a partire dalla produzione dell'annata 1994, sono tenuti a presentare agli organi tecnici della regione Sicilia competente per territorio domanda di iscrizione dei propri cappereti all'apposito albo pubblico istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trapani per il tramite dei servizi tecnici della regione Sicilia. 2. Nella denuncia dei cappereti di cui al punto 1 devono essere indicati gli estremi catastali atti alla individuazione dei cappereti stessi, della loro superficie, il sesto d'impianto, la forma di allevamento e l'anno di impianto. 3. Le domande di iscrizione dei cappereti all'albo devono essere redatte in quadruplice esemplare e pervenire agli organi tecnici della regione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; per gli anni successivi entro il 30 giugno dell'anno a partire dal quale si intende usufruire della indicazione geografica protetta.