Art. 2.
  1.  I  produttori, che intendono porre in commercio il prodotto con
l'indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" a  partire
dalla  produzione  dell'annata  1994,  sono  tenuti a presentare agli
organi  tecnici  della  regione  Sicilia  competente  per  territorio
domanda di iscrizione dei propri cappereti all'apposito albo pubblico
istituito  presso  la  camera  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trapani per  il  tramite  dei  servizi  tecnici  della
regione Sicilia.
  2.  Nella  denuncia  dei  cappereti di cui al punto 1 devono essere
indicati gli estremi catastali atti alla individuazione dei cappereti
stessi, della loro superficie,  il  sesto  d'impianto,  la  forma  di
allevamento e l'anno di impianto.
  3.  Le  domande  di iscrizione dei cappereti all'albo devono essere
redatte in quadruplice esemplare  e  pervenire  agli  organi  tecnici
della  regione  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; per  gli  anni  successivi
entro il 30 giugno dell'anno a partire dal quale si intende usufruire
della indicazione geografica protetta.