Art. 4.
  1.  L'assessorato  all'agricoltura  della regione Sicilia individua
ogni anno la data limite di presentazione delle denunce di produzione
dei cappereti iscritti all'albo.
  Le denunce di produzione pervenute successivamente a tale data  non
potranno   essere  accolte  dalla  competente  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e non potra' essere fatto  luogo
al rilascio delle ricevute di produzione di cui al comma successivo.
  2. Le ditte produttrici aventi i propri cappereti iscritti all'albo
che  intendano commercializzare il proprio prodotto con l'indicazione
geografica protetta "Cappero di Pantelleria" sono tenute a presentare
alla camera di commercio competente la  denuncia  di  produzione  dei
capperi  entro dieci giorni dalla fine della raccolta, e comunque non
oltre la data limite fissata dall'assessorato  all'agricoltura  della
regione  Sicilia  di cui al punto 1 indicando la quantita' di capperi
prodotti e, nel caso l'abbiano venduta, il nominativo  e  l'indirizzo
dell'acquirente, nonche' il cappereto da cui proviene il prodotto. La
camera  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilascia
al dichiarante ricevuta del quantitativo denunciato.