Art. 4. 1. L'assessorato all'agricoltura della regione Sicilia individua ogni anno la data limite di presentazione delle denunce di produzione dei cappereti iscritti all'albo. Le denunce di produzione pervenute successivamente a tale data non potranno essere accolte dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e non potra' essere fatto luogo al rilascio delle ricevute di produzione di cui al comma successivo. 2. Le ditte produttrici aventi i propri cappereti iscritti all'albo che intendano commercializzare il proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" sono tenute a presentare alla camera di commercio competente la denuncia di produzione dei capperi entro dieci giorni dalla fine della raccolta, e comunque non oltre la data limite fissata dall'assessorato all'agricoltura della regione Sicilia di cui al punto 1 indicando la quantita' di capperi prodotti e, nel caso l'abbiano venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonche' il cappereto da cui proviene il prodotto. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilascia al dichiarante ricevuta del quantitativo denunciato.