Art. 5. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui all'unito disciplinare di produzione e' svolta dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il suddetto Ministero puo' avvalersi ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio del "Cappero di Pantelleria", di un Consorzio volontario dei prodotti il quale: a) comprenda tra i propri soci almeno il 40% dei produttori che rappresentino almeno il 51% della produzione del "Cappero di Pantelleria"; b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazioni, l'ammissione al Consorzio, a parita' di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, e degli industriali del prodotto suddetto; c) garantisca per la sua costituzione, nonche' per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato. La domanda per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del "Cappero di Pantelleria", preventivamente pubblicata nel Bollettino della regione Sicilia, deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione della produzione agricola, corredata dalla seguente documentazione atta a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c): elenco dei soci corredato da certificati della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura attestante l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera a); copie autentiche dell'atto costitutivo dello statuto e del regolamento del Consorzio; relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio, nonche' sui mezzi finanziari di cui dispone per l'espletamento dei compiti di vigilanza; caratteristiche dell'eventuale simbolo identificativo della indicazione geografica protetta che s'intende adottare.