(all. 1 - art. 1)
  Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
                      "Cappero di Pantelleria"
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  protetta  "Cappero di Pantelleria" e'
riservata al prodotto che risponde alle condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La  zona  di  produzione  del  "Cappero  di Pantelleria" comprende
l'intero  territorio  dell'isola  di  Pantelleria  in  provincia   di
Trapani.
                               Art. 3.
   I cappereti destinati alla produzione del "Cappero di Pantelleria"
debbono  essere  costituiti da piante della specie botanica "capperis
spinosa"  varieta'  "inermis"  cultivar  nocellara.  E'  ammessa  una
percentuale non superiore al 10% di altre varieta'.
   I  cappereti aventi le caratteristiche sopraindicate, su richiesta
dei conduttori interessati, redatta su modello  conforme  predisposto
dalla camera di commercio di Trapani, possono essere iscritti, previo
accertamento degli organi tecnici della regione Sicilia, all'albo del
"Cappero di Pantelleria".
   Gli accertamenti tecnici concernono la rilevazione delle superfici
dei  cappereti,  il  numero  delle piante, la rispondenza varietale e
quant'altro  utile  ad  assicurare  il  rispetto   delle   condizioni
stabilite nel presente disciplinare di produzione.
   Il  suddetto  albo  e'  istituito,  attivato  ed  aggiornato dalla
C.C.I.A.A. di Trapani.
                               Art. 4.
   Le condizioni di impianto e le operazioni colturali dei  cappereti
destinati  alla  produzione  della  indicazione  geografica  protetta
"Cappero di Pantelleria" devono essere quelle tradizionali della zona
e  comunque  atte  a  conferire  ai  bottoni  fiorali  (Capperi),  le
caratteristiche specifiche.
   Le  piante  di  cappero  debbono essere impiantate ad una distanza
minima di m 2,5 lungo la fila e  di  m  2,5  tra  le  file,  con  una
densita' di n. 1500 piante per attaro.
   La  produzione  massima  di  capperi  freschi, aventi diritto alla
I.G.P. "Cappero di Pantelleria", pur  con  le  variabili  annuali  in
funzione dell'andamento climatico, e' fissata in kg 1,5 per pianta ed
in ql 22,5 per ettaro.
   Anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la produzione per
pianta e per  ettaro  di  capperi  da  utilizzare  con  l'indicazione
geografica  protetta,  dovra'  essere riportata ai suddetti limiti di
produttivita', attraverso accurata cernita.
                               Art. 5.
   L'inizio delle operazioni di raccolta deve essere specificatamente
autorizzato dagli organi tecnici della regione  Sicilia  su  proposta
dei  produttori,  e  si  potraggono  da  inizio  maggio  fino a tutto
ottobre.
   La raccolta procede a mano e scalarmente, lasciando sulla pianta i
botttoni fiorali che non hanno  raggiunto  un  sufficiente  stato  di
maturazione.
   La  denuncia  di  produzione dei capperi destinati alla produzione
del "Cappero di Pantelleria" deve essere effettuata dagli interessati
iscritti all'albo, entro il decimo  giorno  successivo  a  quello  di
inizio  delle operazioni di raccolta, indicando la quantita' parziale
di prodotto raccolto e la presunta  produzione  globale  dell'annata,
utilizzando  i moduli conformi al modello predisposto dalla camera di
commercio di Trapani che provvede a  rilasciare  ricevuta  frazionata
agli interessati.
   Il  termine  ultimo  di  presentazione  delle  denunce  scalari di
produzione e' fissato alla data del 15 novembre di ogni anno.
   Gli organi tecnici della regione Sicilia  possono  verificare  con
sopralluoghi la rispondenza delle dichiarazioni di produzione e delle
condizioni di coltivazione.
   Le  operazioni  di salatura e l'acquisizione delle caratteristiche
previste per l'immissione  al  consumo  del  cappero  debbono  essere
effettuate esclusivamente nel territorio dell'isola di Pantelleria. I
capperi     commercializzati     prima     dell'acquisizione    delle
caratteristiche previste nel successivo art. 6, fuori dalla  zona  di
produzione,  perdono  in  via definitiva il diritto di utilizzo della
indicazione  geografica   protetta   e   di   qualsiasi   riferimento
geografico.
   Le  operazioni  di salatura a secco con esclusivo utilizzo di sale
marino, avvengono attraverso  fasi  successive  di  elaborazione  del
prodotto.
   Nella  prima  fase,  che si potrae per circa otto-dieci giorni, la
massa di capperi viene addizionata di sale marino  nella  misura  del
40%   ed   e'   giornalmente  rimescolata  al  fine  di  favorire  la
fermentazione lattica, che conferisce le particolari  caratteristiche
organolettiche;  trascorso  il  periodo di tempo sopra indicato viene
eliminata l'acqua di vegetazione estratta con la salatura.
   La successiva fase di elaborazione prosegue con ulteriore aggiunta
di sale marino nella misura del 25% rispetto al  totale  della  massa
derivante dal primo processo di salatura.
   Attraverso   rimescolamento   e  sgrondo  giornaliero  della  fase
liquida, risultante da  ulteriore  naturale  deposito  dell'acqua  di
vegetazione, i capperi acquistano le caratteristiche per l'immissione
al  consumo, raggiungendo idonea maturazione dopo circa una decina di
giorni.
                               Art. 6.
   Il "Cappero di Pantelleria" all'atto  dell'immissione  al  consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    forma: globosa, subsferica, raramente oblunga o conica;
    colore: verde tendente al senape;
    odore:  aromatico, forte, caratteristico senza alcuna inflessione
di muffa o odori estranei;
    sapore:  aromatico,  salato,  caratteristico   dei   capperi   di
Pantelleria al sale marino;
    umidita': 54%;
    peso specifico medio: 0,6;
    calibro medio dei capperi: 9 mm;
    Sale marino presente mediante nei capperi: 25%.
                               Art. 7.
   Nella  designazione  e  presentazione della indicazione geografica
protetta  "Cappero  di   Pantelleria"   le   diciture   "Cappero   di
Pantelleria"  e  "Indicazione  geografica  protetta",  devono  essere
indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e  medesima
colorimetria.
   Nello  stesso  campo  visivo  devono  essere  compresi  gli  altri
elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed  indirizzo  del
confezionatore,  data  di raccolta, peso netto all'origine. Eventuali
indicazioni  complementari  ed  accessorie   non   aventi   carattere
laudativo  o  non  idoneo  a  trarre  in inganno il consumatore sulla
natura e le caratteristiche del prodotto,  possono  essere  riportate
anche in altro campo visivo.
                               Art. 8.
   Chiunque  produce,  pone  in  vendita,  o comunque utilizza per la
trasformazione con la  denominazione  "Cappero  di  Pantelleria",  un
prodotto  che  non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione,  e'  punito  a  norma  degli
articoli  515  e  516  del  codice  penale e dell'art. 18 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.