Art. 10. Norme transitorie 1. Ai fini dell'art. 2 del presente decreto, a decorrere dalla data del 1 gennaio 1995 potranno essere costruite, commercializzate e installate solo porte o elementi di chiusura i cui prototipi siano omologati. 2. Per l'ottenimento dell'omologazione potranno essere utilizzati anche i certificati emessi, da laboratori autorizzati, in conformita' alla norma UNI-CNVVF 9723 dal 1 gennaio 1990 alla data di emanazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 1993 Il Ministro: MANCINO