Art. 10.
                          Norme transitorie
  1. Ai fini dell'art. 2 del presente decreto, a decorrere dalla data
del 1 gennaio 1995  potranno  essere  costruite,  commercializzate  e
installate  solo  porte  o elementi di chiusura i cui prototipi siano
omologati.
  2. Per l'ottenimento dell'omologazione potranno  essere  utilizzati
anche i certificati emessi, da laboratori autorizzati, in conformita'
alla  norma UNI-CNVVF 9723 dal 1 gennaio 1990 alla data di emanazione
del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 dicembre 1993
                                                 Il Ministro: MANCINO