Art. 2.
                            Utilizzazione
  Le  porte  ed  altri  elementi  di  chiusura  da  impiegarsi  nelle
attivita'  soggette  alle  norme di prevenzione incendi devono essere
omologati.
  La dichiarazione di conformita' di cui al successivo art. 3, quinto
comma, sara'  tenuta,  a  cura  del  responsabile  dell'attivita',  a
disposizione dei competenti organi di controllo.