Art. 3. Definizioni a) Per "omologazione" si intende la procedura tecnico- amministrativa con la quale sono effettuate le prove sul prototipo del prodotto, e' certificata la classe di resistenza al fuoco del medesimo ed e' emesso, da parte del Ministero dell'interno, il provvedimento di autorizzazione alla riproduzione del prototipo stesso, prima della immissione del prodotto sul mercato, per la utilizzazione nelle attivita' soggette alle norme di prevenzione incendi. b) Per "laboratorio" si intende il laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno o altro laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione del prodotto. c) Per "certificato di prova" si intende il rapporto rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la classe di resistenza al fuoco del campione sottoposto ad esame. d) Per "produttore" si intende il fabbricante del prodotto nonche' ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo sul prodotto, si presenti come fabbricante dello stesso. Si considera altresi' produttore chi importa o commercializza un prodotto di importazione. e) Per "dichiarazione" di conformita' si intende la dichiarazione rilasciata dal produttore attestante la conformita' del prodotto al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati del Marchio di conformita' di cui all'art. 3.6. f) Per "marchio di conformita'" si intende l'indicazione permanente ed indelebile apposta dal produttore sul prodotto conforme a quanto stabilito al punto 16 della norma UNI 9723 e riportante altresi' gli estremi dell'atto di omologazione. g) Per "prototipo omologato" si intende il campione, parte del campione medesimo e/o documentazione idonea alla completa identificazione e caratterizzazione del prodotto, conservato dal laboratorio che rilascia il certificato di prova.