Art. 4.
         Procedure per il rilascio dei certificati di prova
                         e dell'omologazione
  1.  Per  l'ottenimento   del   certificato   di   prova   ai   fini
dell'omologazione del prototipo si adotta la seguente procedura:
   il  produttore  inoltra  al Laboratorio la domanda corredata della
documentazione tecnica occorrente;
   verificata la correttezza della documentazione di  cui  sopra,  il
Laboratorio  richiede  entro trenta giorni l'invio della campionatura
di prova nonche' il pagamento degli importi  previsti  dalle  vigenti
disposizioni per l'esecuzione delle prove medesime;
   l'interessato deve inviare la campionatura richiesta e la ricevuta
del  versamento  di  cui sopra entro sessanta giorni dalla data della
comunicazione  del  Laboratorio  che,  ricevuto  quanto  specificato,
iscrivera'  la  pratica,  entro  i  successivi quindici giorni, nello
specifico elenco cronologico, dandone comunicazione al richiedente;
   decorsi sessanta giorni senza che l'interessato  abbia  provveduto
in merito, la pratica viene archiviata per decorrenza dei termini;
   entro   centoventi   giorni   dall'iscrizione  della  pratica,  il
Laboratorio provvede al rilascio del certificato di prova.
  2. Per ottenere l'omologazione, il  produttore  deve  inoltrare  al
Ministero  dell'interno apposita domanda corredata del certificato di
prova.
  Valutata la documentazione presentata,  il  Ministero  dell'interno
provvedera',   entro   trenta   giorni   dalla  data  di  ricevimento
dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione del
prodotto.
  Semestralmente, il Ministero dell'interno  rendera'  noto  l'elenco
aggiornato dei prodotti omologati.
  Indipendentemente   da   cio',   al   fine   di   permettere  anche
l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 7 del presente decreto,
il Ministero dell'interno comunichera' tempestivamente ai  competenti
organi   del   Corpo   nazionale   dei  vigili  del  fuoco  le  nuove
omologazioni,  gli  aggiornamenti,   nonche'   i   provvedimenti   di
annullamento delle omologazioni stesse.
  3. Invio della documentazione.
  Le  domande con i relativi allegati e le ricevute dei versamenti di
cui ai commi 1 e 2 debbono essere inoltrate tramite raccomandata  con
avviso di ricevimento.