Art. 5.
                       Commercializzazione CEE
  Le porte e altri elementi di chiusura  legalmente  riconosciuti  in
uno  dei Paesi della Comunita' economica europea, sulla base di norme
armonizzate o di  norme  o  regole  tecniche  straniere  riconosciute
equivalenti,  possono  essere  commercializzati  in Italia per essere
impiegati  nel  campo  di  applicazione  disciplinato  dal   presente
decreto.
  A  tal  fine, per ciascun prototipo il produttore dovra' presentare
apposita  istanza  diretta  al  Ministero  dell'interno  -  Direzione
generale  della  protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi, che
provvedera' al rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art.  3,
nel  rispetto  delle  procedure di cui all'art. 4, comma 2, motivando
l'eventuale diniego.
  L'istanza di cui al precedente comma dovra' essere corredata  della
documentazione  necessaria  alla  identificazione  del prodotto e dei
relativi  certificati  di  prova  rilasciati  o  riconosciuti   dalle
competenti autorita' dello Stato membro.