Art. 5. Commercializzazione CEE Le porte e altri elementi di chiusura legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunita' economica europea, sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. A tal fine, per ciascun prototipo il produttore dovra' presentare apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, che provvedera' al rilascio dell'atto di omologazione di cui all'art. 3, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, motivando l'eventuale diniego. L'istanza di cui al precedente comma dovra' essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del prodotto e dei relativi certificati di prova rilasciati o riconosciuti dalle competenti autorita' dello Stato membro.