Art. 7. C o n t r o l l i Il Ministero dell'interno ha facolta' di sottoporre a controllo, anche con metodi a campione, i prodotti. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori. A tal fine, con l'ottenimento di atti di omologazione del prodotto, il produttore si impegna a consentire l'accesso ai locali di produzione e deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della qualita' dei prodotti stessi, ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo. Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalita' e tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.