Art. 7.
                          C o n t r o l l i
  Il Ministero dell'interno ha facolta' di  sottoporre  a  controllo,
anche con metodi a campione, i prodotti.
  Gli   accertamenti  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
effettuati  presso  il  produttore,   i   depositi   sussidiari   del
produttore,  i  grossisti,  gli  importatori,  i  commercianti  e gli
utilizzatori.
  A tal fine, con l'ottenimento di atti di omologazione del prodotto,
il  produttore  si  impegna  a  consentire  l'accesso  ai  locali  di
produzione  e  deposito,  a  fornire tutte le informazioni necessarie
alla verifica della qualita' dei prodotti stessi, ed a consentire  il
prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo.
  Con successivo provvedimento saranno stabiliti criteri, modalita' e
tariffe per i servizi resi dall'amministrazione.