Art. 8.
            Validita', rinnovo, decadenza e annullamento
                          dell'omologazione
  L'omologazione ha validita'  cinque  anni  ed  e'  rinnovabile,  su
istanza  del produttore ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di
cinque anni. Tale rinnovo non comporta  la  ripetizione  delle  prove
tecniche  di cui al precedente art. 1 qualora la vigente normativa di
prova non sia variata e il produttore dichiari che il prodotto non ha
subito modifiche, salvo che gli esemplari prodotti non siano  incorsi
in  provvedimenti  di annullamento di omologazione. Negli altri casi,
il rinnovo comportera' l'effettuazione, in tutto o  in  parte,  delle
prove  di cui all'art. 1 secondo quanto stabilito dal Centro studi ed
esperienze, in relazione a variazioni  di  normativa  o  a  modifiche
apportate sul prodotto.
  L'omologazione decade se il prodotto subisce una qualsiasi modifica
o,  ai  soli  fini  della  produzione, con l'entrata in vigore di una
nuova normativa di classificazione che annulla o modifica, anche solo
parzialmente, quella vigente all'atto del rilascio  dell'omologazione
stessa.   La   nuova  normativa  stabilira'  i  tempi  necessari  per
l'adeguamento dei sistemi di produzione e per  lo  smaltimento  delle
scorte.  I  prodotti  in opera, se conformi alla normativa vigente al
momento della posa in opera, sono  ammessi  per  i  tempi  e  con  le
modalita'   che   saranno   stabiliti   dalle  norme  particolari  di
prevenzione incendi disciplinanti le singole attivita'.
  I tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di produzione e per
lo smaltimento delle scorte dovranno essere  compatibili  con  quelli
stabiliti  per  i  prodotti posti in opera dalle norme di prevenzione
incendi disciplinanti le singole attivita'.
  Il Ministero dell'interno ha facolta' di  annullare  l'omologazione
se:
   viene  rilevata  la  non  conformita'  di esemplare di prodotto al
prototipo omologato;
   il produttore non ottempera in tutto  o  in  parte  agli  obblighi
fissati agli articoli 6 o 7.
  L'annullamento  o  la  decadenza  dell'omologazione  comportano  il
divieto di apposizione del marchio di conformita'  e  il  divieto  di
emissione  della dichiarazione di conformita' per il prodotto oggetto
dell'annullamento o della decadenza.