Art. 5.
  In relazione al collocamento presso la Banca d'Italia dei titoli di
cui al  precedente  art.  1,  la  sezione  di  Roma  della  tesoreria
provinciale  dello  Stato  emettera',  il  giorno  22  dicembre 1993,
apposita  quietanza  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione   al   capo   X,   cap.   5100,  art.  8,  per  l'importo
corrispondente al controvalore dei titoli medesimi, con valuta stesso
giorno.
  Nello stesso giorno, e con pari valuta, l'importo di cui  al  primo
comma  verra'  dal  Tesoro messo a disposizione della Banca d'Italia,
per  essere  versato  nell'apposito  "conto  transitorio",  a   norma
dell'art. 3 della citata legge 26 novembre 1993, n. 483.