Art. 6.
  La Banca d'Italia indichera' alla Direzione generale del  Tesoro  -
Servizio  secondo,  entro  trenta  giorni  dalla  data del versamento
indicata al precedente art. 5, i quantitativi per taglio dei buoni al
portatore da spedire alle singole sezioni di  tesoreria  provinciale,
per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.
  La  consegna  dei  buoni  al  portatore avra' inizio dalla data che
sara'  resa  nota  mediante  avviso  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale.