IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della le e 24 aprile 1980, n. 146, nonche' l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto l'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1994 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici doganali e dagli uffici del registro, per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo conto della loro capacita' operativa; Considerata la necessita' di provvedere in tempi rapidi all'attivita' di controllo che gli uffici finanziari dovranno svolgere per l'esame delle dichiarazioni integrative presentate a norma del capo I, articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Rilevata l'opportunita' di riservare una quota della complessiva capacita' operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' della Guardia di finanza per la raccolta di elementi informativi sulle attivita' di impresa e di lavoro autonomo, prodromica allo svolgimento dell'azione di accertamento; Rilevata l'opportunita' di riservare una quota della capacita' operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Ritenuto che la maggiore produttivita' dell'azione accertatrice e' legata, da una parte, al controllo nei confronti dei soggetti individuati sulla base dei criteri selettivi stabiliti con il presente decreto, e, dall'altra, ad una piu' razionale e diffusa utilizzazione degli strumenti automatici disponibili nonche' dei piu' efficaci poteri d'indagine previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413; Ritenuta la necessita' d'incrementare il numero dei controlli esterni mediante verifiche, accessi, ispezioni e rilevazioni; Viste le proposte del Comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari formulate in data 26 luglio 1993; Visto il parere espresso in data 17 novembre 1993 dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Decreta: Capo I CAPACITA' OPERATIVA Art. 1. 1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base alla propria capacita' operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne abbiano omesso la presentazione, selezionando le posizioni da controllare secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II, III e VII. 2. Gli uffici finanziari interessati all'applicazione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, procederanno, inoltre, sulla base della quota della propria capacita' operativa a cio' destinata, al controllo delle dichiarazioni integrative sulla base delle elaborazioni e segnalazioni effettuate dall'anagrafe tributaria. La suddetta quota di capacita' operativa verra' stabilita dalla circolare e dalle istruzioni di attuazione del presente decreto unitamente alle modalita' dei controlli e degli adempimenti connessi. 3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, congiuntamente, e la Guardia di finanza effettueranno controlli mediante verifiche mirate nei confronti di specifiche attivita' economiche. 4. La Guardia di finanza si atterra', nella propria attivita' di verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.