IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli articoli 6, 7, 9 e 11 della le e 24 aprile 1980, n. 146,
nonche' l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5  marzo  1986,  n.  57,
convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121;
  Visti  gli  articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto  l'art.  79,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Considerata   l'esigenza  di  stabilire  i  criteri  selettivi  che
dovranno essere seguiti nel  1994  dagli  uffici  distrettuali  delle
imposte dirette, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, dagli
uffici  doganali  e  dagli  uffici  del  registro, per i programmi di
controllo delle dichiarazioni di imposta e per  l'individuazione  dei
soggetti  che  ne  hanno omesso la presentazione, tenendo conto della
loro capacita' operativa;
  Considerata  la  necessita'   di   provvedere   in   tempi   rapidi
all'attivita'   di  controllo  che  gli  uffici  finanziari  dovranno
svolgere per l'esame delle  dichiarazioni  integrative  presentate  a
norma  del  capo  I,  articoli  32 e seguenti della legge 30 dicembre
1991, n. 413;
  Rilevata l'opportunita' di riservare una  quota  della  complessiva
capacita' operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette e
degli  uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' della Guardia
di finanza per la raccolta di elementi informativi sulle attivita' di
impresa e di lavoro autonomo, prodromica allo svolgimento dell'azione
di accertamento;
  Rilevata l'opportunita' di  riservare  una  quota  della  capacita'
operativa  della  Guardia  di  finanza  per l'esecuzione di verifiche
centralmente  pianificate,  ovvero  individuate   in   sede   locale,
nell'ambito  della  cooperazione  con  gli uffici finanziari ai sensi
degli articoli 63 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600;
  Ritenuto  che la maggiore produttivita' dell'azione accertatrice e'
legata, da  una  parte,  al  controllo  nei  confronti  dei  soggetti
individuati  sulla  base  dei  criteri  selettivi  stabiliti  con  il
presente decreto, e, dall'altra, ad  una  piu'  razionale  e  diffusa
utilizzazione degli strumenti automatici disponibili nonche' dei piu'
efficaci  poteri d'indagine previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n.
413;
  Ritenuta la  necessita'  d'incrementare  il  numero  dei  controlli
esterni mediante verifiche, accessi, ispezioni e rilevazioni;
  Viste  le  proposte  del  Comitato  di  coordinamento  del Servizio
centrale degli ispettori tributari formulate in data 26 luglio 1993;
  Visto il parere espresso in data 17 novembre 1993 dal consiglio  di
amministrazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
                              Decreta:
                               Capo I
                         CAPACITA' OPERATIVA
                               Art. 1.
  1.  Gli  uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette e gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base  alla  propria
capacita' operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla
individuazione  dei  soggetti  obbligati  che  ne  abbiano  omesso la
presentazione, selezionando le posizioni  da  controllare  secondo  i
criteri stabiliti nei successivi capi II, III e VII.
  2.   Gli   uffici  finanziari  interessati  all'applicazione  delle
disposizioni agevolative di cui agli articoli  32  e  seguenti  della
legge  30  dicembre  1991,  n. 413, procederanno, inoltre, sulla base
della quota della propria capacita' operativa a  cio'  destinata,  al
controllo   delle   dichiarazioni   integrative   sulla   base  delle
elaborazioni e segnalazioni effettuate dall'anagrafe  tributaria.  La
suddetta   quota   di  capacita'  operativa  verra'  stabilita  dalla
circolare e dalle  istruzioni  di  attuazione  del  presente  decreto
unitamente alle modalita' dei controlli e degli adempimenti connessi.
  3.  Gli  uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette e gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto, congiuntamente,  e  la  Guardia  di
finanza   effettueranno   controlli  mediante  verifiche  mirate  nei
confronti di specifiche attivita' economiche.
  4. La Guardia di finanza si atterra', nella  propria  attivita'  di
verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.