Art. 10.
  1.  Per  l'anno  1994, il centro informativo del Dipartimento delle
entrate  segnalera'  agli  uffici,  tenendo  conto  della  rispettiva
capacita'  operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i
criteri di cui agli articoli 11 e 12, in  base  ai  dati  disponibili
nell'anagrafe  tributaria  ed  a  quelli acquisiti da altre fonti, in
modo da accrescere la produttivita' dell'azione di accertamento.
  2. Il predetto centro  informativo  inviera'  al  comando  generale
della  Guardia di finanza, tenendo conto della capacita' operativa di
cui all'art. 9, comma 1, lettera  a),  autonome  liste  di  posizioni
soggettive  da  sottoporre, secondo l'incarico, a verifica generale o
parziale, formate sulla base di criteri indiziari previsti  dall'art.
11, comma 1 e dall'art. 12, comma 1.
  3  Le segnalazioni nominative potranno prioritariamente riferirsi a
soggetti individuati da piu' criteri selettivi  fra  quelli  previsti
dagli  articoli  11  e  12,  con  distinto  raggruppamento  di quelli
indiziari e di quelli di  riscontro  tenendo  conto  della  rilevanza
complessiva  delle  anomalie  emerse;  le  liste  destinate a ciascun
ufficio saranno dimensionate in  rapporto  alla  capacita'  operativa
determinata ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera a).
  4.   La  Guardia  di  finanza  trasmettera'  ai  competenti  uffici
distrettuali delle imposte dirette  nonche'  all'anagrafe  tributaria
tutti  gli  elementi in suo possesso attinenti alla disponibilita' di
beni e servizi  indicatori  di  capacita'  contributiva  che  possono
essere  utilizzati  ai  fini  dell'accertamento  di  cui all'art. 38,
quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
600/1973.