Art. 10. 1. Per l'anno 1994, il centro informativo del Dipartimento delle entrate segnalera' agli uffici, tenendo conto della rispettiva capacita' operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, in modo da accrescere la produttivita' dell'azione di accertamento. 2. Il predetto centro informativo inviera' al comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacita' operativa di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), autonome liste di posizioni soggettive da sottoporre, secondo l'incarico, a verifica generale o parziale, formate sulla base di criteri indiziari previsti dall'art. 11, comma 1 e dall'art. 12, comma 1. 3 Le segnalazioni nominative potranno prioritariamente riferirsi a soggetti individuati da piu' criteri selettivi fra quelli previsti dagli articoli 11 e 12, con distinto raggruppamento di quelli indiziari e di quelli di riscontro tenendo conto della rilevanza complessiva delle anomalie emerse; le liste destinate a ciascun ufficio saranno dimensionate in rapporto alla capacita' operativa determinata ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera a). 4. La Guardia di finanza trasmettera' ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette nonche' all'anagrafe tributaria tutti gli elementi in suo possesso attinenti alla disponibilita' di beni e servizi indicatori di capacita' contributiva che possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento di cui all'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.