Art. 11.
  1.   Per   gli   uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette,  le
segnalazioni di cui all'art.  10,  comma  1,  riguarderanno  soggetti
selezionati sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle
segnalazioni emerse a seguito di verifiche poste a carico di soggetti
diversi da quello verificato:
    a)  soggetti  che  hanno  dichiarato, per l'anno 1992, un reddito
d'impresa o di lavoro autonomo non inferiore  al  contributo  diretto
lavorativo  ma inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta
1991;
    b) soggetti che, per  il  periodo  di  imposta  1990,  non  hanno
dichiarato  nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con
le cessioni  di  aziende  da  loro  effettuate,  risultanti  da  atti
registrati nello stesso anno;
    c)  persone  fisiche  iscritte  nel  periodo  1984-1989 presso la
camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura   in
possesso fino al 30 giugno 1990 di licenza di commercio o di pubblico
esercizio  e  partita  IVA  che,  pur risultando aventi causa in atti
riguardanti la  piena  proprieta',  l'usufrutto  o  la  locazione  di
aziende  commerciali  registrati  nel  periodo  1983-1989,  non hanno
dichiarato, per il 1990, redditi di impresa o di partecipazione;
    d) soggetti esercenti attivita'  commerciali,  industriali  e  di
lavoro  autonomo  che,  in  qualita'  di  sostituti d'imposta, per il
periodo di imposta 1990 non hanno dichiarato, in tutto o in parte, un
ammontare  delle  retribuzioni   corrisposte   congruo   con   quello
dichiarato  ai  fini  previdenziali  per  il medesimo periodo, tenuto
conto delle differenze connesse con i criteri di determinazione della
base imponibile;
    e)  soggetti  per  i  quali  risultano   accertamenti   ai   fini
dell'imposta   sul   valore  aggiunto  che  possono  avere  rilevanza
effettiva ai fini delle imposte sul reddito e la cui  definizione  e'
stata  comunicata  al sistema informativo del Ministero delle finanze
nel 1993, esclusi quelli nei cui confronti e' stato  redatto  verbale
di  verifica  da  parte  della  Guardia  di  finanza, contestualmente
comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e  dell'imposta
sul valore aggiunto;
    f)  persone  fisiche e associazioni fra artisti e professionisti,
depositari di scritture contabili, che risultano avere dichiarato per
l'anno 1991 un volume d'affari insufficiente rispetto al  numero  e/o
alla rilevanza dei soggetti depositanti;
    g)   soggetti  societari  del  settore  industriale,  escluse  le
cooperative edilizie, con ricavi compresi fra 1  e  100  miliardi  di
lire  che,  avendo  indicato  nella  dichiarazione  per il periodo di
imposta 1990 un ammontare di ricavi  inferiore  a  quello  medio  del
gruppo  omogeneo  di  appartenenza  sufficientemente rappresentativo,
hanno  presentato,  con  riferimento  ai  rispettivi   valori   medi,
scostamenti   di   segno   opposto   nei   rapporti   tra  ricavi  ed
immobilizzazioni  tecniche,  tenuto  anche  conto   delle   locazioni
finanziarie, e tra costo del lavoro e ricavi;
    h) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi
fra  1  e  50 miliardi di lire che nelle dichiarazioni per il periodo
1988-1990 hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino  e  del
margine   operativo  sull'investimento  notevolmente  divergenti  dal
valore  medio   del   rispettivo   gruppo   omogeneo   di   attivita'
sufficientemente rappresentato;
    i)  soggetti  i  quali abbiano dichiarato per l'anno 1990 redditi
imponibili inferiori a quelli risultanti da rettifiche o accertamenti
effettuati per almeno uno degli anni d'imposta 1987-1988 a seguito di
verifiche concluse entro il 31  dicembre  1989,  tenuto  conto  della
variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;
    l)  soggetti a contabilita' ordinaria che hanno dichiarato per il
periodo d'imposta 1990 redditi di impresa  inferiori  alla  media  di
quelli  dichiarati  dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con
riferimento al tipo di attivita', alle classi di ricavi  superiori  a
360  milioni  di lire e, limitatamente alle persone fisiche, all'area
geografica ed alla composizione del reddito complessivo;
    m) soggetti IVA nei cui confronti sono  stati  redatti  in  tempi
diversi  nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 almeno tre verbali di
violazione agli obblighi in  materia  di  bolla  di  accompagnamento,
quali  mittenti  o  destinatari  della  merce, ovvero di emissione di
scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;
    n) soggetti di cui agli articoli 50, comma 7, e 80 del  T.U.I.R.,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che non hanno optato per il
regime ordinario, per i quali la misura dei componenti  positivi  del
reddito  nell'anno  1991 risulta inferiore a quella determinata sulla
base di uno o piu' dei coefficienti di congruita'  stabiliti  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991;
    o)  imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non
forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1991 per i quali
la misura del reddito risulta inferiore a  quella  determinata  sulla
base  dei coefficienti presuntivi, applicati alla categoria economica
di appartenenza, stabiliti con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  25 ottobre 1991 in presenza di scostamenti per difetto
dei componenti positivi di reddito per almeno uno o piu' coefficienti
di congruita' stabiliti con lo stesso decreto;
    p) soggetti per i quali  a  seguito  di  questionari  sono  stati
acquisiti elementi per la determinazione della capacita' contributiva
ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992;
    q) soggetti per i quali nel 1993 sono stati comunicati al sistema
informativo  del  Ministero  delle finanze accertamenti notificati ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza  ai
fini  delle  imposte  sul reddito esclusi quelli nei cui confronti e'
stato redatto verbale di verifica da parte della Guardia  di  finanza
contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette
e dell'imposta sul valore aggiunto.
  2.  Le  segnalazioni  effettuate  sulla base dei precedenti criteri
selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:
    a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n.  623
del  1959,  n.  1101  del  1971  e  n. 464 del 1972 e del decreto del
Presidente della  Repubblica  n.  902  del  1976,  nonche'  di  altro
trasferimento a carico del bilancio dello Stato;
    b)  inadempimenti  formali  di  particolare rilevanza commessi in
sede di dichiarazione per il periodo d'imposta 1990;
    c)  soggetti  che  risultano  aver  emesso  fatture   riguardanti
operazioni del tutto o in parte inesistenti;
    d)  soggetti  che  risultano  aver utilizzato fatture riguardanti
operazioni del tutto o in parte inesistenti;
    e)   soggetti   interessati   da   numerose   e/o   significative
segnalazioni   all'anagrafe  tributaria,  previste  dall'art.  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e
successive modificazioni;
    f)  soggetti operanti nel settore delle costruzioni che risultano
esecutori di opere in base a contratti di appalto di importo  elevato
registrati negli anni dal 1986 al 1991 con il codice di negozio 7003.
  3.  Il  centro informativo del Dipartimento delle entrate inviera',
in  via  sperimentale,  presso  uffici  pilota  liste   di   soggetti
selezionati mediante i criteri selettivi di seguito indicati:
    a)  societa'  a responsabilita' limitata che per l'anno d'imposta
1990,  sulla  base  dei  dati  esposti  sul  prospetto  di  bilancio,
evidenziano  anomalie  su  alcuni  indici di bilancio con particolare
riferimento alla rotazione del capitale investito, al  ritorno  sugli
investimenti ed al rapporto tra "altri debiti" e "debiti verso banche
e fornitori";
    b)  imprese  di  impiantistica  e di pulizia che, nell'anno 1990,
sono state oggetto di segnalazioni  emerse  a  seguito  di  verifiche
poste  a  carico  di  altri  soggetti,  o  per  le  quali  sono state
riscontrate  infrazioni  agli  obblighi  relativi   alle   bolle   di
accompagnamento,   tenuto   anche  conto  dei  contratti  di  appalto
stipulati nel periodo 1985-1990;
    c) soggetti  titolari  d'impresa  che  risultano  proprietari  di
immobili  per  l'esercizio  1991  e  che  non  hanno  proceduto  alla
rivalutazione degli stessi ai sensi delle disposizioni  di  cui  agli
articoli 25 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    d)  soggetti  che,  per  il  periodo  di  imposta 1991, non hanno
indicato  le  plusvalenze  risultanti  dalle  comunicazioni  previste
dall'art. 4, comma 1, della legge 25 marzo 1991, n. 102;
    e)  soggetti  di  cui  all'art.  4,  comma 1, del decretolegge 28
giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,
che,   per   l'anno   di  imposta  1991,  non  hanno  indicato  nella
dichiarazione dei redditi l'ammontare dei trasferimenti  da  e  verso
l'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti e
le   attivita'   estere   di  natura  finanziaria,  risultanti  dalle
comunicazioni  dell'anagrafe  tributaria  previste  dall'art.  1  del
suddetto decreto-legge;
    f)  persone fisiche titolari di reddito di lavoro dipendente o di
pensione, che hanno percepito da terzi obbligati alla  ritenuta  alla
fonte compensi ex articoli 47, comma 1, lettera b), 49 e 81, comma 1,
lettera  l),  del T.U.I.R., di importo significativamente superiore a
quelli da essi dichiarato;
    g)  soggetti  nei  cui  confronti  sono   constatate   infrazioni
sanzionabili  indipendentemente  dall'accertamento  ed  attinenti  ad
obblighi   rilevanti   ai   fini   del   riscontro   della   corretta
determinazione del reddito imponibile;
    h)  soggetti,  persone fisiche, che hanno esercitato nel 1990 sia
attivita'  di  commercio  che  di  produzione  nel  medesimo  settore
economico,   tenuto   conto   anche  delle  attivita'  di  produzione
esercitate attraverso societa' collegate;
    i)  soggetti  per  i  quali  risultano   accertamenti   ai   fini
contributivi di particolare rilevanza;
    l) soggetti che hanno presentato agli uffici IVA dichiarazione di
cessazione dell'attivita' dopo il 1 ottobre 1992 e hanno continuato a
versare contributi obbligatori all'INPS;
    m) soggetti che hanno presentato agli uffici IVA dichiarazione di
cessazione  dell'attivita'  dopo  il  1 ottobre 1992 e, nel corso del
1993, hanno presentato dichiarazione di inizio di attivita' economica
similare a quella precedentemente cessata;
    n) soggetti che hanno partecipato ad  atti  che  per  consistenza
economica  appaiono  incongruenti con i redditi dichiarati negli anni
precedenti o che non hanno mai presentato dichiarazione dei redditi;
    o) societa' a responsabilita' limitata con capitale minimo (venti
milioni) che, nello stesso anno della costituzione,  hanno  posto  in
essere  transazioni  economiche  (appalti,  acquisizioni immobiliari,
etc.) di importo incompatibile con il capitale sociale;
    p) persone fisiche esercenti attivita' commerciali, industriali e
di lavoro autonomo che  non  hanno  dichiarato  redditi  congrui  con
quelli risultanti all'INPS;
    q)  sostituti  di  imposta  che  non  hanno  dichiarato  ritenute
d'acconto  su  redditi  di  lavoro  dipendente  congrue  con   quelle
risultanti dalla dichiarazione dei dipendenti.
  4.  Gli  uffici pilota daranno corso a tutte le segnalazioni di cui
ai criteri sperimentali indicati nel comma precedente.
  5.  In  corso  d'anno  potranno  essere  generate  ulteriori  liste
sperimentali  per  le quali saranno individuati gli uffici pilota e i
reparti della Guardia di finanza che procederanno ai controlli.