Art. 12.
  1.  Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni
di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla
base di uno o piu' dei seguenti criteri,  tenuto  conto  anche  delle
comunicazioni  emerse  a  seguito  di  verifiche a carico di soggetti
diversi da quello verificato:
    a) soggetti esercenti attivita' di commercio  all'ingrosso  e  di
produzione  relativamente  piu'  rilevanti  in ciascuna provincia con
volume d'affari superiore a un miliardo di lire nel 1991,  che  hanno
evidenziato  nell'anno  1990 un rapporto tra volume d'affari e volume
degli  acquisti  al  netto  dei   beni   strumentali   ed   aumentato
dell'importo  delle  retribuzioni  lorde, che si discosta per difetto
dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito  della
provincia  per  la  stessa  attivita'. Sono considerate relativamente
piu' rilevanti le attivita' con le maggiori incidenze percentuali sul
totale nazionale del numero delle dichiarazioni o delle  entita'  del
volume di affari;
    b)  soggetti con volume di affari inferiore a un miliardo di lire
nel  1991  esercenti  attivita'  di  commercio  all'ingrosso   e   di
produzione,  nonche'  soggetti  esercenti  attivita'  di commercio al
minuto, altre attivita' commerciali,  attivita'  di  trasporto  e  di
comunicazioni,  che  hanno  evidenziato  in  base  alle dichiarazioni
relative all'anno 1990, un rapporto fra volume  di  affari  e  volume
degli  acquisti  che,  tenendo conto delle rimanenze, si discosta per
difetto del valore mediano  del  rapporto  calcolato  per  categorie,
fasce  di  volume di affari, provincia di appartenenza e province con
analoghe condizioni socio-economiche;
    c) soggetti che per il triennio 1989, 1990 e  1991  o,  se  hanno
richiesto  rimborsi annuali per il 1992, per il triennio 1990, 1991 e
1992 hanno esposto nel complesso un volume di acquisti al  netto  dei
beni strumentali maggiore del volume di affari, dando luogo a crediti
di  imposta.  Sono  esclusi  i costruttori, le imprese di costruzioni
nonche' i soggetti dichiarati falliti;
    d) soggetti che, per il triennio 1989, 1990 e 1991, hanno esposto
una rilevante situazione creditoria netta complessiva, in presenza di
una aliquota media ponderata sulle vendite  non  inferiore  a  quella
sugli  acquisti.  Saranno  esclusi  dalla  selezione i soggetti i cui
crediti siano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;
    e)  soggetti  per  i  quali  sono  stati  comunicati  al  sistema
informativo  del Ministero delle finanze, nel periodo ottobre 1992-31
dicembre 1993,  accertamenti  notificati  dagli  uffici  distrettuali
delle  imposte  dirette  per redditi di impresa o di lavoro autonomo,
contenenti  elementi  che  possono  avere  rilevanza  ai  fini  della
determinazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Sono  esclusi i
soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure  fuori  dal
campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
    f)  soggetti  per  i  quali  sono  stati  comunicati  al  sistema
informativo del  Ministero  delle  finanze,  nel  periodo  1  ottobre
1992-31   dicembre   1993,   accertamenti   definitivi  dagli  uffici
distrettuali delle imposte dirette per redditi di impresa o di lavoro
autonomo, contenenti elementi che possono  avere  rilevanza  ai  fini
della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i
soggetti  che  effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal
campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
    g) soggetti con volume di affari non superiore a un miliardo  nei
cui  confronti  sono stati redatti in tempi diversi, negli anni 1991,
1992 e 1993, almeno tre  verbali  per  violazioni  agli  obblighi  in
materia  di  bolle  di  accompagnamento, quali mittenti o destinatari
della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale;
    h) soggetti che hanno dichiarato per l'anno  1991  un  volume  di
affari  inferiore  a  quello  risultante da rettifiche o accertamenti
eseguiti per almeno uno degli anni di imposta 1988-1989 a seguito  di
verifiche  concluse  entro  il  31  dicembre  1990 tenuto conto della
variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;
    i) costruttori e imprese di costruzione che  nel  triennio  1989,
1990  e  1991  hanno  esposto  un  rapporto tra il volume di affari e
l'entita' degli acquisti meno elevato rispetto  a  quello  medio  dei
soggetti  appartenenti agli stessi codici di attivita' operanti nella
medesima provincia;
    l) soggetti di cui all'art. 31 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  per  i  quali la misura dei
corrispettivi  di  operazioni  imponibili  nell'anno   1991   risulta
inferiore  a quella determinata sulla base di uno o piu' coefficienti
di congruita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 25 ottobre 1991;
    m)  imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non
forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1991 per i quali
la  misura  dei  corrispettivi  di  operazioni   imponibili   risulta
inferiore   a   quella   determinata   sulla  base  dei  coefficienti
presuntivi, stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 ottobre 1991 in presenza di scostamenti per  difetto  dei
corrispettivi per almeno due coefficienti di congruita' stabiliti con
lo stesso decreto;
    n) soggetti che avendo presentato la dichiarazione annuale per il
1990 hanno omesso quella per il 1991 dando precedenza ai soggetti che
per il 1990 hanno evidenziato un volume di affari incongruente con le
giacenze  iniziali aumentate del totale degli acquisti o soggetti che
hanno omesso di presentare la dichiarazione per il 1991 e che per  lo
stesso  anno,  dai  dati  delle  bollette  doganali,  risultano  aver
effettuato importazioni;
    o) soggetti  per  i  quali  dagli  elenchi  clienti  e  fornitori
presentati per l'anno di imposta 1990 risultano differenze:
    1)   tra   l'importo  delle  operazioni  effettuate  con  ciascun
fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;
    2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun  cliente
e l'importo corrispondente da questi dichiarato;
    p)  soggetti che hanno presentato nel 1991 il modello 99-bis, per
i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello
desumibile dalle importazioni risultanti in dogana  e  dagli  elenchi
clienti  presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond
annuale disponibile;
    q)  societa'  di  capitali, escluse quelle esercenti attivita' di
servizi  per  le  quali,  relativamente  all'anno  1991,  risulta  un
rapporto   tra  volume  di  affari  e  numero  medio  dei  dipendenti
risultanti all'INPS, purche' superiori a  15,  che  si  discosta  per
difetto   dal   corrispondente  rapporto  calcolato  per  le  aziende
appartenenti allo stesso  gruppo  omogeneo,  definito  in  base  alla
regione  di appartenenza, all'attivita' esercitata ed al numero medio
dei dipendenti.
  2. Le segnalazioni effettuate sulla  base  dei  precedenti  criteri
selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:
    a) rimborsi annuali o infrannuali liquidati dopo il 1
gennaio 1993;
    b)  violazioni  constatate negli anni 1991 e/o 1992 in materia di
bolle di accompagnamento IVA e ricevute fiscali, di contrassegni  IVA
e di fatturazione;
    c) segnalazioni e/o constatazioni di emissione o utilizzazione di
fatture per operazioni inesistenti;
    d)  rappresentanza,  per  le societa', da parte di persona fisica
con eta' inferiore ai 22 o superiore ai  75  anni,  ovvero  che,  per
l'ultimo  anno  per  il  quale  sia  disponibile la dichiarazione dei
redditi, non ha presentato la propria dichiarazione o l'ha presentata
esponendo solo redditi da pensione o da lavoro dipendente;
    e) soggetti che per una o piu' delle annualita' di imposta  1990,
1991 e 1992 sono stati sottoposti a verifica con esito negativo.
  3.  Il  centro informativo del dipartimento delle entrate inviera',
in via sperimentale, presso  gli  uffici  pilota  liste  di  soggetti
selezionati mediante i criteri selettivi di seguito indicati:
    a)  soggetti  che  per  l'anno  di  imposta  1992  hanno avanzato
richieste di rimborso annuali che, ai sensi della circolare n. 19 del
11 agosto 1993, sono classificate "con elementi da  valutare",  dando
precedenza  ai  soggetti che hanno iniziato l'attivita' nel corso del
1991 o del 1992 o che hanno esposto differenze minime tra  l'aliquota
media ponderata sulle vendite e quella sugli acquisti;
    b)   soggetti   obbligati   per   l'anno  di  imposta  1991  alla
presentazione degli elenchi fornitori, che hanno presentato richiesta
di rimborso ed i cui fornitori  risultano  aver  emesso  fatture  per
operazioni inesistenti;
    c)  soggetti  esercenti  attivita' di cui ai codici 45210, 45250,
45451, 45452,  che  per  l'anno  di  imposta  1991  hanno  effettuato
operazioni  imponibili  all'aliquota  agevolata del quattro per cento
per una percentuale superiore al novanta per cento del  totale  delle
operazioni imponibili (legge n. 457/1978).
  4.  In  corso  d'anno  potranno  essere  generate  ulteriori  liste
sperimentali per le quali saranno individuati gli uffici pilota  e  i
reparti della Guardia di finanza che procederanno ai controlli.