Art. 12. 1. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o piu' dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle comunicazioni emerse a seguito di verifiche a carico di soggetti diversi da quello verificato: a) soggetti esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente piu' rilevanti in ciascuna provincia con volume d'affari superiore a un miliardo di lire nel 1991, che hanno evidenziato nell'anno 1990 un rapporto tra volume d'affari e volume degli acquisti al netto dei beni strumentali ed aumentato dell'importo delle retribuzioni lorde, che si discosta per difetto dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito della provincia per la stessa attivita'. Sono considerate relativamente piu' rilevanti le attivita' con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni o delle entita' del volume di affari; b) soggetti con volume di affari inferiore a un miliardo di lire nel 1991 esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e di produzione, nonche' soggetti esercenti attivita' di commercio al minuto, altre attivita' commerciali, attivita' di trasporto e di comunicazioni, che hanno evidenziato in base alle dichiarazioni relative all'anno 1990, un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, si discosta per difetto del valore mediano del rapporto calcolato per categorie, fasce di volume di affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche; c) soggetti che per il triennio 1989, 1990 e 1991 o, se hanno richiesto rimborsi annuali per il 1992, per il triennio 1990, 1991 e 1992 hanno esposto nel complesso un volume di acquisti al netto dei beni strumentali maggiore del volume di affari, dando luogo a crediti di imposta. Sono esclusi i costruttori, le imprese di costruzioni nonche' i soggetti dichiarati falliti; d) soggetti che, per il triennio 1989, 1990 e 1991, hanno esposto una rilevante situazione creditoria netta complessiva, in presenza di una aliquota media ponderata sulle vendite non inferiore a quella sugli acquisti. Saranno esclusi dalla selezione i soggetti i cui crediti siano determinati dalla rilevanza delle esportazioni; e) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo ottobre 1992-31 dicembre 1993, accertamenti notificati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette per redditi di impresa o di lavoro autonomo, contenenti elementi che possono avere rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; f) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1 ottobre 1992-31 dicembre 1993, accertamenti definitivi dagli uffici distrettuali delle imposte dirette per redditi di impresa o di lavoro autonomo, contenenti elementi che possono avere rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; g) soggetti con volume di affari non superiore a un miliardo nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, negli anni 1991, 1992 e 1993, almeno tre verbali per violazioni agli obblighi in materia di bolle di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale; h) soggetti che hanno dichiarato per l'anno 1991 un volume di affari inferiore a quello risultante da rettifiche o accertamenti eseguiti per almeno uno degli anni di imposta 1988-1989 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1990 tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo; i) costruttori e imprese di costruzione che nel triennio 1989, 1990 e 1991 hanno esposto un rapporto tra il volume di affari e l'entita' degli acquisti meno elevato rispetto a quello medio dei soggetti appartenenti agli stessi codici di attivita' operanti nella medesima provincia; l) soggetti di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali la misura dei corrispettivi di operazioni imponibili nell'anno 1991 risulta inferiore a quella determinata sulla base di uno o piu' coefficienti di congruita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991; m) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1991 per i quali la misura dei corrispettivi di operazioni imponibili risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991 in presenza di scostamenti per difetto dei corrispettivi per almeno due coefficienti di congruita' stabiliti con lo stesso decreto; n) soggetti che avendo presentato la dichiarazione annuale per il 1990 hanno omesso quella per il 1991 dando precedenza ai soggetti che per il 1990 hanno evidenziato un volume di affari incongruente con le giacenze iniziali aumentate del totale degli acquisti o soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione per il 1991 e che per lo stesso anno, dai dati delle bollette doganali, risultano aver effettuato importazioni; o) soggetti per i quali dagli elenchi clienti e fornitori presentati per l'anno di imposta 1990 risultano differenze: 1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato; 2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato; p) soggetti che hanno presentato nel 1991 il modello 99-bis, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dalle importazioni risultanti in dogana e dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond annuale disponibile; q) societa' di capitali, escluse quelle esercenti attivita' di servizi per le quali, relativamente all'anno 1991, risulta un rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, purche' superiori a 15, che si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per le aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attivita' esercitata ed al numero medio dei dipendenti. 2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi: a) rimborsi annuali o infrannuali liquidati dopo il 1 gennaio 1993; b) violazioni constatate negli anni 1991 e/o 1992 in materia di bolle di accompagnamento IVA e ricevute fiscali, di contrassegni IVA e di fatturazione; c) segnalazioni e/o constatazioni di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; d) rappresentanza, per le societa', da parte di persona fisica con eta' inferiore ai 22 o superiore ai 75 anni, ovvero che, per l'ultimo anno per il quale sia disponibile la dichiarazione dei redditi, non ha presentato la propria dichiarazione o l'ha presentata esponendo solo redditi da pensione o da lavoro dipendente; e) soggetti che per una o piu' delle annualita' di imposta 1990, 1991 e 1992 sono stati sottoposti a verifica con esito negativo. 3. Il centro informativo del dipartimento delle entrate inviera', in via sperimentale, presso gli uffici pilota liste di soggetti selezionati mediante i criteri selettivi di seguito indicati: a) soggetti che per l'anno di imposta 1992 hanno avanzato richieste di rimborso annuali che, ai sensi della circolare n. 19 del 11 agosto 1993, sono classificate "con elementi da valutare", dando precedenza ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' nel corso del 1991 o del 1992 o che hanno esposto differenze minime tra l'aliquota media ponderata sulle vendite e quella sugli acquisti; b) soggetti obbligati per l'anno di imposta 1991 alla presentazione degli elenchi fornitori, che hanno presentato richiesta di rimborso ed i cui fornitori risultano aver emesso fatture per operazioni inesistenti; c) soggetti esercenti attivita' di cui ai codici 45210, 45250, 45451, 45452, che per l'anno di imposta 1991 hanno effettuato operazioni imponibili all'aliquota agevolata del quattro per cento per una percentuale superiore al novanta per cento del totale delle operazioni imponibili (legge n. 457/1978). 4. In corso d'anno potranno essere generate ulteriori liste sperimentali per le quali saranno individuati gli uffici pilota e i reparti della Guardia di finanza che procederanno ai controlli.