Art. 13. 1. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette saranno altresi' trasmessi, dai competenti enti locali, elenchi di soggetti beneficiari della esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, per gli accertamenti di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, nonche' degli aventi diritto alle prestazioni di medicina generica, specialistica e farmaceutica, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.