Art. 13.
  1.  Agli uffici distrettuali delle imposte dirette saranno altresi'
trasmessi,  dai  competenti  enti   locali,   elenchi   di   soggetti
beneficiari   della   esenzione   dal   pagamento   delle   quote  di
partecipazione alla spesa sanitaria, per gli accertamenti di  cui  al
comma  4  dell'art.  3  del  decreto-legge  25 novembre 1989, n. 382,
convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8,  nonche'  degli  aventi
diritto  alle  prestazioni  di  medicina  generica,  specialistica  e
farmaceutica, ai sensi dell'art. 6  del  decreto-legge  19  settembre
1992, n. 384.