Art. 15. 1. Per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 11 e 12, oltre a quanto stabilito nel capo II, gli uffici e la Guardia di finanza si atterranno, in quanto interessino le rispettive attivita', ai seguenti criteri: a) sara' tenuto conto della rilevanza complessiva delle anomalie segnalate per ciascun soggetto; b) per le posizioni segnalate sulla base di elementi di riscontro, di cui ai criteri indicati alle lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 11 ed alle lettere e), m), n), o), del comma 1 dell'art. 12, i controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di altri rilevanti, facendo ricorso all'avviso di accertamento parziale; c) in deroga al comma 4 dell'art. 8, le verifiche della Guardia di finanza sui soggetti di cui ai criteri g) ed o) dell'art. 12, comma primo, interesseranno anche il periodo considerato dai criteri medesimi.