Art. 15.
  1.  Per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 11 e 12,
oltre a quanto stabilito nel capo II, gli  uffici  e  la  Guardia  di
finanza si atterranno, in quanto interessino le rispettive attivita',
ai seguenti criteri:
    a)  sara' tenuto conto della rilevanza complessiva delle anomalie
segnalate per ciascun soggetto;
    b)  per  le  posizioni  segnalate  sulla  base  di  elementi   di
riscontro,  di cui ai criteri indicati alle lettere b) e d) del comma
1 dell'art. 11 ed alle lettere e), m), n), o), del comma 1  dell'art.
12,  i  controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di
altri rilevanti, facendo ricorso all'avviso di accertamento parziale;
    c) in deroga al comma 4 dell'art. 8, le verifiche  della  Guardia
di  finanza  sui  soggetti  di  cui ai criteri g) ed o) dell'art. 12,
comma primo, interesseranno anche il periodo considerato dai  criteri
medesimi.