Art. 17.
  1.  Nel  settore  doganale,  l'attivita' di controllo e di verifica
dovra' assicurare un numero  minimo  di  interventi  straordinari  da
definire a livello di Direzioni compartimentali, in ordine:
    a) alla gestione di magazzini o recinti di temporanea custodia di
merci estere;
    b) alle procedure semplificate di accertamento merci da importare
ed esportare;
    c)   all'accertamento   della  veridicita'  e  della  consistenza
dell'ammontare dei  corrispettivi  delle  cessioni  all'esportazione,
poste  in  essere dai contribuenti che si avvalgono della facolta' di
effettuare importazioni senza l'applicazione dell'imposta sul  valore
aggiunto;
    d)  alle  operazioni  relative  a prodotti oggetto della politica
agricola comune, connesse con gli scambi internazionali;
    e) alle operazioni di perfezionamento attivo;
    f) alle revisioni dell'accertamento per merci altamente sensibili
ai fini fiscali, il cui numero e la cui metodologia saranno  definiti
con  successiva  circolare  del  Dipartimento  delle  dogane  e delle
imposte indirette.