Art. 17. 1. Nel settore doganale, l'attivita' di controllo e di verifica dovra' assicurare un numero minimo di interventi straordinari da definire a livello di Direzioni compartimentali, in ordine: a) alla gestione di magazzini o recinti di temporanea custodia di merci estere; b) alle procedure semplificate di accertamento merci da importare ed esportare; c) all'accertamento della veridicita' e della consistenza dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, poste in essere dai contribuenti che si avvalgono della facolta' di effettuare importazioni senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; d) alle operazioni relative a prodotti oggetto della politica agricola comune, connesse con gli scambi internazionali; e) alle operazioni di perfezionamento attivo; f) alle revisioni dell'accertamento per merci altamente sensibili ai fini fiscali, il cui numero e la cui metodologia saranno definiti con successiva circolare del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.