Art. 18.
  1.  Per il settore delle imposte di fabbricazione saranno definite,
tenuto  conto  delle  dimensioni  delle  aziende  e  dell'assenza  di
precedenti  controlli  nel  periodo  1990-1993, liste di posizioni da
sottoporre a controllo per le seguenti attivita':
    a) trasferimenti di prodotti petroliferi ed  alcolici  in  regime
sospensivo  tra  impianti  ubicati nell'ambito della stessa Direzione
compartimentale;
    b) impiego di prodotti petroliferi non tassati;
    c) assetto tecnico-fiscale dei depositi  fiscali  con  preferenza
per  i  depositi  di  oli minerali che operano in regime di esercizio
provvisorio in attesa del rinnovo della concessione.
  2. Nella scelta delle posizioni sara' tenuto conto della  quantita'
del  prodotto  imponibile  accertato  nonche' dell'entita' del volume
d'affari  dichiarato  per  il   1991,   dell'assenza   di   controlli
straordinari  nel  periodo  1990-1993 e dei risultati degli eventuali
controlli effettuati nello stesso periodo da parte degli uffici delle
imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia
di finanza. Il  numero  minimo  dei  controlli  da  assicurare  sara'
definito,  in  sede  di  emanazione  della  circolare  attuativa, dai
Dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette sulla base  delle
risorse disponibili.