Art. 18. 1. Per il settore delle imposte di fabbricazione saranno definite, tenuto conto delle dimensioni delle aziende e dell'assenza di precedenti controlli nel periodo 1990-1993, liste di posizioni da sottoporre a controllo per le seguenti attivita': a) trasferimenti di prodotti petroliferi ed alcolici in regime sospensivo tra impianti ubicati nell'ambito della stessa Direzione compartimentale; b) impiego di prodotti petroliferi non tassati; c) assetto tecnico-fiscale dei depositi fiscali con preferenza per i depositi di oli minerali che operano in regime di esercizio provvisorio in attesa del rinnovo della concessione. 2. Nella scelta delle posizioni sara' tenuto conto della quantita' del prodotto imponibile accertato nonche' dell'entita' del volume d'affari dichiarato per il 1991, dell'assenza di controlli straordinari nel periodo 1990-1993 e dei risultati degli eventuali controlli effettuati nello stesso periodo da parte degli uffici delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia di finanza. Il numero minimo dei controlli da assicurare sara' definito, in sede di emanazione della circolare attuativa, dai Dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette sulla base delle risorse disponibili.