Art. 19. 1. Gli uffici del registro destineranno non meno del venti per cento della propria capacita' operativa, espressa in termini di giorni-uomo riferiti agli impiegati con qualifica non inferiore alla sesta, al controllo: a) della cessione di immobili effettuate mediante conferimento societario; b) degli atti intercorsi fra vivi e mortis causa ai fini delle valutazioni riguardanti le cessioni di azienda. La selezione sara' fatta d'intesa con le direzioni regionali territorialmente competenti, con riferimento agli atti in scadenza nel 1994 ed anche sulla base del divario tra prezzo e valore contabile del patrimonio netto dell'azienda ceduta. Gli uffici eserciteranno i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dal comma 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; c) dei soggetti che hanno venduto beni o diritti negli ultimi sei mesi di vita, al fine di riscontrare la corretta applicazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; d) dei soggetti che hanno effettuato donazioni in favore di eredi o legatari, al fine di riscontrare la corretta osservanza dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; e) dei soggetti che hanno presentato le dichiarazioni ed effettuato i relativi versamenti ai sensi del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363 (INVIM straordinaria); f) dei soggetti che piu' volte, anche in diversi uffici, hanno fatto richiesta della medesima agevolazione connessa all'acquisto di un immobile.