Art. 19.
  1.  Gli  uffici  del  registro  destineranno non meno del venti per
cento della propria  capacita'  operativa,  espressa  in  termini  di
giorni-uomo  riferiti agli impiegati con qualifica non inferiore alla
sesta, al controllo:
    a) della cessione di immobili  effettuate  mediante  conferimento
societario;
    b)  degli  atti  intercorsi fra vivi e mortis causa ai fini delle
valutazioni riguardanti le cessioni di azienda.  La  selezione  sara'
fatta   d'intesa   con   le   direzioni   regionali  territorialmente
competenti, con riferimento agli atti in scadenza nel 1994  ed  anche
sulla  base  del divario tra prezzo e valore contabile del patrimonio
netto dell'azienda ceduta.  Gli  uffici  eserciteranno  i  poteri  di
accesso,  ispezione  e verifica previsti dal comma 4 dell'art. 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
    c) dei soggetti che hanno venduto beni o diritti negli ultimi sei
mesi di  vita,  al  fine  di  riscontrare  la  corretta  applicazione
dell'art.  9  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 637;
    d) dei soggetti che hanno effettuato donazioni in favore di eredi
o legatari, al fine di riscontrare la corretta osservanza dell'ultimo
comma dell'art. 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 637;
    e)   dei  soggetti  che  hanno  presentato  le  dichiarazioni  ed
effettuato i  relativi  versamenti  ai  sensi  del  decreto-legge  13
settembre  1991,  n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n.
363 (INVIM straordinaria);
    f) dei soggetti che piu' volte, anche in  diversi  uffici,  hanno
fatto  richiesta della medesima agevolazione connessa all'acquisto di
un immobile.