Art. 2.
  1.  I  controlli da effettuare, corrispondenti ai periodi d'imposta
cui si riferiscono le  dichiarazioni  o  avrebbero  dovuto  riferirsi
quelle  omesse,  saranno  commisurati  alla consistenza del personale
disponibile alla data piu' recente,  tenendo  conto  della  capacita'
operativa  media  per addetto in termini di determinazioni conclusive
sulle istruttorie, anche negative, la quale  sara'  differenziata  in
rapporto  ai  tipi  di  soggetti di imposta, compresi i sostituti, ai
mezzi istruttori da impiegare, alle qualifiche ed all'esperienza  del
personale,  all'entita'  delle  incombenze  diverse  dalle  attivita'
programmate, ad ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonche' alle
specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio.
  2. Nella circolare e nelle istruzioni di  attuazione  del  presente
decreto  sara'  stabilita  la  quota  da  destinare nell'ambito della
complessiva capacita' operativa  di  cui  all'art.  6,  comma  7,  di
ciascun   ufficio  e  direzione  regionale,  alla  effettuazione  dei
controlli mediante verifica. I verbali relativi, anche se  utilizzati
entro  l'anno,  verranno  computati ai fini della priorita' stabilita
dall'art. 6, comma 1.
  3. Potranno  pure  essere  oggetto  di  determinazioni  preventive,
previsionali  od  anche programmatiche, oltre ai controlli formali di
cui al capo VII, altre attivita' od altri  adempimenti,  diversi  dai
controlli   o   a  questi  connessi  o  conseguenziali,  compresa  la
trattazione degli affari  contenziosi,  i  rapporti  con  l'autorita'
giudiziaria ordinaria, l'esame delle trattazioni concernenti le quote
inesigibili e la liquidazione dei rimborsi.
  4.  Per  gli  uffici dell'imposta sul valore aggiunto, il personale
addetto ai  controlli  sostanziali  ed  alle  verifiche  non  potra',
comunque,  risultare  numericamente  inferiore  a  quello  addetto ai
rimborsi ed ai controlli formali salvo quanto previsto dall'art.  27,
comma 3.