Art. 2. 1. I controlli da effettuare, corrispondenti ai periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni o avrebbero dovuto riferirsi quelle omesse, saranno commisurati alla consistenza del personale disponibile alla data piu' recente, tenendo conto della capacita' operativa media per addetto in termini di determinazioni conclusive sulle istruttorie, anche negative, la quale sara' differenziata in rapporto ai tipi di soggetti di imposta, compresi i sostituti, ai mezzi istruttori da impiegare, alle qualifiche ed all'esperienza del personale, all'entita' delle incombenze diverse dalle attivita' programmate, ad ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonche' alle specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio. 2. Nella circolare e nelle istruzioni di attuazione del presente decreto sara' stabilita la quota da destinare nell'ambito della complessiva capacita' operativa di cui all'art. 6, comma 7, di ciascun ufficio e direzione regionale, alla effettuazione dei controlli mediante verifica. I verbali relativi, anche se utilizzati entro l'anno, verranno computati ai fini della priorita' stabilita dall'art. 6, comma 1. 3. Potranno pure essere oggetto di determinazioni preventive, previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli formali di cui al capo VII, altre attivita' od altri adempimenti, diversi dai controlli o a questi connessi o conseguenziali, compresa la trattazione degli affari contenziosi, i rapporti con l'autorita' giudiziaria ordinaria, l'esame delle trattazioni concernenti le quote inesigibili e la liquidazione dei rimborsi. 4. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non potra', comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi ed ai controlli formali salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 3.