Art. 21.
  1. I criteri selettivi sono definiti come segue:
    a)  soggetti  che  hanno  iniziato  l'attivita',  come  operatori
intracomunitari, nel corso del 1993;
    b) soggetti che hanno indicato nei modelli  INTRA-1  e/o  INTRA-2
codici IVA di operatori intracomunitari inesistenti o cessati;
    c)    soggetti   che   hanno   effettuato   operazioni   doganali
d'importazione da Paesi CEE nel  corso  del  1992  e  che  non  hanno
presentato  i  modelli INTRA-2 o li hanno presentati con periodicita'
non congruente con il volume delle operazioni effettuate  sempre  nel
1992;
    d)  soggetti che figurano come clienti nei listings presentati da
operatori appartenenti ad altri Paesi CEE e che, pur in  presenza  di
un volume di interscambio che fa presumere l'obbligo di presentazione
di  modelli  INTRA-2  con  periodicita'  mensile  o  trimestrale, non
risultano avere presentato tali riepiloghi;
    e) soggetti che hanno cessato l'attivita' nel corso del 1993;
    f)  soggetti  che,  pur  non  emergendo  da  alcuni  dei  criteri
selettivi definiti per gli operatori intracomunitari, risultano avere
effettuato operazioni di acquisto nel 1993 (presenza dei listings);
    g)  scostamenti  di  entita'  superiore  al  venti  per cento fra
l'importo totale degli acquisti effettuati da  ciascun  contribuente,
desunto  dal  modello  INTRA-2, ed il corrispondente importo dei dati
comunicati dagli Stati CEE attraverso il sistema VIES.