Art. 21. 1. I criteri selettivi sono definiti come segue: a) soggetti che hanno iniziato l'attivita', come operatori intracomunitari, nel corso del 1993; b) soggetti che hanno indicato nei modelli INTRA-1 e/o INTRA-2 codici IVA di operatori intracomunitari inesistenti o cessati; c) soggetti che hanno effettuato operazioni doganali d'importazione da Paesi CEE nel corso del 1992 e che non hanno presentato i modelli INTRA-2 o li hanno presentati con periodicita' non congruente con il volume delle operazioni effettuate sempre nel 1992; d) soggetti che figurano come clienti nei listings presentati da operatori appartenenti ad altri Paesi CEE e che, pur in presenza di un volume di interscambio che fa presumere l'obbligo di presentazione di modelli INTRA-2 con periodicita' mensile o trimestrale, non risultano avere presentato tali riepiloghi; e) soggetti che hanno cessato l'attivita' nel corso del 1993; f) soggetti che, pur non emergendo da alcuni dei criteri selettivi definiti per gli operatori intracomunitari, risultano avere effettuato operazioni di acquisto nel 1993 (presenza dei listings); g) scostamenti di entita' superiore al venti per cento fra l'importo totale degli acquisti effettuati da ciascun contribuente, desunto dal modello INTRA-2, ed il corrispondente importo dei dati comunicati dagli Stati CEE attraverso il sistema VIES.