Art. 22.
  1. In sede di attuazione del presente decreto saranno definite:
    a)   le  modalita'  di  esecuzione  dei  controlli  sugli  scambi
intracomunitari;
    b) la quota di capacita' operativa da destinare ai controlli  che
saranno effettuati dagli uffici del Dipartimento delle dogane e delle
imposte  indirette, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma
6, per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto,  e  dall'art.  9,
comma 1, lettera d), per la Guardia di finanza.
  2.  Ciascuno  degli  organi  competenti, di cui alla lettera b) del
comma  1,  dara'  immediata   comunicazione   dell'inizio   e   della
conclusione  dei  controlli,  con i relativi esiti, agli altri organi
mediante apposita procedura automatizzata  ed  al  Servizio  centrale
degli ispettori tributari.