Art. 22. 1. In sede di attuazione del presente decreto saranno definite: a) le modalita' di esecuzione dei controlli sugli scambi intracomunitari; b) la quota di capacita' operativa da destinare ai controlli che saranno effettuati dagli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, e dall'art. 9, comma 1, lettera d), per la Guardia di finanza. 2. Ciascuno degli organi competenti, di cui alla lettera b) del comma 1, dara' immediata comunicazione dell'inizio e della conclusione dei controlli, con i relativi esiti, agli altri organi mediante apposita procedura automatizzata ed al Servizio centrale degli ispettori tributari.