Art. 23.
  1.  La  Guardia  di  finanza procedera' ai controlli globali per le
posizioni  sorteggiate  nell'ambito  delle  seguenti   categorie   di
contribuenti:
    a)  soggetti  IVA  che  hanno  dichiarato  per  il 1991 un volume
d'affari superiore a 200 milioni di lire e  nei  cui  confronti  sono
stati  redatti,  in  tempi diversi, nel corso degli anni 1991, 1992 e
1993 almeno tre verbali di violazione degli obblighi  in  materia  di
bolle  di  accompagnamento  quali mittenti e destinatari della merce,
ovvero di emissioni di scontrini o ricevute fiscali, nonche' soggetti
a cui carico sono state constatate nel 1993 infrazioni in materia  di
fatturazione;
    b)  soggetti  IVA  che hanno dichiarato per l'anno 1991 un volume
d'affari superiore a 200 milioni di lire e che,  essendovi  obbligati
per  lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o
fornitori previsti dall'art. 29  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,  pure  esponendo  nella
dichiarazione volume di acquisti e/o volume di affari, ovvero importi
relativi a operazioni non imponibili nel mod. 99-bis.