Art. 23. 1. La Guardia di finanza procedera' ai controlli globali per le posizioni sorteggiate nell'ambito delle seguenti categorie di contribuenti: a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1991 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993 almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolle di accompagnamento quali mittenti e destinatari della merce, ovvero di emissioni di scontrini o ricevute fiscali, nonche' soggetti a cui carico sono state constatate nel 1993 infrazioni in materia di fatturazione; b) soggetti IVA che hanno dichiarato per l'anno 1991 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e che, essendovi obbligati per lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pure esponendo nella dichiarazione volume di acquisti e/o volume di affari, ovvero importi relativi a operazioni non imponibili nel mod. 99-bis.