Art. 24.
  1.  I  sorteggi  saranno  effettuati  nell'ambito di ogni provincia
ripartendo il numero dei soggetti  da  sorteggiare  con  le  seguenti
percentuali,  con  arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda
che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:
   categoria a): sessanta per cento;
   categoria b): quaranta per cento.
  2. Se il numero dei sorteggi da effettuarsi in una delle  categorie
indicate  risulta  superiore  al  numero  dei  soggetti  tra  i quali
effettuare il sorteggio  nella  medesima  categoria,  l'eccedenza  e'
computata nella categoria successiva.
  3.  I  sorteggi  relativi  ai  soggetti  da sottoporre ai controlli
globali sono  effettuati,  salve  le  predette  percentuali,  con  le
modalita'  di  cui  all'art.  5  del decreto ministeriale 23 dicembre
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del  3  gennaio  1983,
concernente  criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta
eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della  Guardia  di
finanza  alle  operazioni  di sorteggio, che potra' essere assicurata
anche da due ufficiali inferiori.
  4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5  del  citato  decreto
ministeriale 23 dicembre 1982.