Art. 24. 1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5: categoria a): sessanta per cento; categoria b): quaranta per cento. 2. Se il numero dei sorteggi da effettuarsi in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza e' computata nella categoria successiva. 3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalita' di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potra' essere assicurata anche da due ufficiali inferiori. 4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.