Art. 25.
  1.  I  controlli  globali  anche se disposti negli anni precedenti,
dovranno interessare i due periodi di imposta piu, recenti  e  quello
in corso.
  2.  I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei
loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo
il  31  dicembre  1990  oppure  risultino  sottoposti   a   procedure
concorsuali.
  3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa
di  esclusione  di  cui  al  comma 2 o determinata da forza maggiore,
sara' estratto  per  provincia  un  congruo  numero  di  soggetti  di
riserva,  con  le stesse modalita' indicate nell'art. 24, comma 3. Le
buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai  soggetti  di
riserva,  saranno  eliminate mediante incenerimento, previa redazione
di apposito processo verbale.
  4. Non costituisce causa di esclusione  dal  controllo  l'eventuale
trasferimento  del domicilio fiscale e dell'attivita' del soggetto da
una provincia all'altra.
  5.  Le  risorse  impiegate  saranno  graduate  in  relazione   alle
caratteristiche  del  soggetto dagli elementi emersi nella prima fase
del controllo.
  6. Le verifiche, salvo i casi di cui al  comma  seguente,  dovranno
avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni.
  7.  Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti
a  controllo,  per  gli   stessi   periodi   d'imposta,   anche   gli
amministratori  dei  soggetti  diversi  dalle persone fisiche, ovvero
componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.