Art. 25. 1. I controlli globali anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta piu, recenti e quello in corso. 2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1990 oppure risultino sottoposti a procedure concorsuali. 3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 2 o determinata da forza maggiore, sara' estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalita' indicate nell'art. 24, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale. 4. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attivita' del soggetto da una provincia all'altra. 5. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione alle caratteristiche del soggetto dagli elementi emersi nella prima fase del controllo. 6. Le verifiche, salvo i casi di cui al comma seguente, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni. 7. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.