Art. 26. 1. I controlli previsti nell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo del Dipartimento delle entrate, sulla base della loro capacita' operativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3. 2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti di imposta, nonche' altri elementi o anomalie piu' rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti di imposte e oneri personali, tenendo anche conto del loro ammontare, salva una quota da basare su un criterio di casualita' con obbligo di controllo. 3. L'attivita' di controllo dovra', altresi', tendere ad una piu' rapida effettuazione dei rimborsi, nei limiti delle compatibilita' di bilancio, e mediante l'assegnazione di titoli di Stato.