Art. 26.
  1. I controlli previsti nell'art. 36-bis del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni, saranno effettuati  dagli  uffici  distrettuali  delle
imposte dirette e dai centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse
dal  centro  informativo  del  Dipartimento delle entrate, sulla base
della loro capacita' operativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3.
  2.  Le  segnalazioni  riguarderanno  i  mancati   o   insufficienti
versamenti  di  imposta,  nonche'  altri  elementi  o  anomalie  piu'
rilevanti  e  significativi,  con  particolare  riguardo   a   quelli
concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili,
l'esposizione  di  ritenute,  crediti  di  imposte e oneri personali,
tenendo anche conto del loro ammontare, salva una quota da basare  su
un criterio di casualita' con obbligo di controllo.
  3.  L'attivita'  di controllo dovra', altresi', tendere ad una piu'
rapida effettuazione dei rimborsi, nei limiti delle compatibilita' di
bilancio, e mediante l'assegnazione di titoli di Stato.