Art. 27.
  1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul
valore    aggiunto   saranno   effettuati   sulle   segnalazioni   di
irregolarita' trasmesse dal centro informativo del dipartimento delle
entrate sulla base della capacita' operativa degli uffici,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3.
  2.  Sara'  data  precedenza alle segnalazioni concernenti mancati o
insufficienti versamenti  di  imposta,  le  dichiarazioni  annuali  a
rimborso  di  rilevante entita' e le dichiarazioni annuali presentate
nel 1993, tenendo conto delle irregolarita' di maggiore rilievo e  di
quelle   che   non   consentono   l'immediata   identificazione   del
contribuente, salva una quota da basare su un criterio di  casualita'
con obbligo di controllo.
  3.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal comma 4 dell'art. 2, il
Dipartimento delle entrate procedera', per gli uffici  che  dovessero
ancora effettuare la liquidazione di un numero rilevante di richieste
di  rimborso relative ad annualita' precedenti, ad una pianificazione
per l'assorbimento, possibilmente entro l'anno, dell'arretrato  sulla
base  della  consistenza  del personale disponibile presso gli uffici
stessi, indipendentemente dalle segnalazioni di cui al comma 1.