Art. 27. 1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto saranno effettuati sulle segnalazioni di irregolarita' trasmesse dal centro informativo del dipartimento delle entrate sulla base della capacita' operativa degli uffici, ai sensi dell'art. 2, comma 3. 2. Sara' data precedenza alle segnalazioni concernenti mancati o insufficienti versamenti di imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso di rilevante entita' e le dichiarazioni annuali presentate nel 1993, tenendo conto delle irregolarita' di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente, salva una quota da basare su un criterio di casualita' con obbligo di controllo. 3. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2, il Dipartimento delle entrate procedera', per gli uffici che dovessero ancora effettuare la liquidazione di un numero rilevante di richieste di rimborso relative ad annualita' precedenti, ad una pianificazione per l'assorbimento, possibilmente entro l'anno, dell'arretrato sulla base della consistenza del personale disponibile presso gli uffici stessi, indipendentemente dalle segnalazioni di cui al comma 1.