Art. 28.
  1.  Il centro informativo del Dipartimento delle entrate mettera' a
disposizione delle  Direzioni  regionali  e  degli  uffici  procedure
automatiche  di  ausilio  alla  predisposizione  ed alla gestione del
programma dei controlli, nonche' pacchetti  di  software  applicativo
diagnostico.  Inoltre,  ad  integrazione  dei  dati  disponibili  via
terminale, lo stesso centro informativo  trasmettera'  periodicamente
le  elaborazioni  statistiche  relative all'andamento ed ai risultati
anche di carattere qualitativo, dell'attivita' di accertamento  degli
uffici stessi, nonche' ai raffronti comparativi con gli andamenti e i
risultati generali.
  2.  Con apposito decreto del Ministro delle finanze sara' stabilito
il piano annuale di  verifiche,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art.  62-sexies,  comma  2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.