Art. 28. 1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate mettera' a disposizione delle Direzioni regionali e degli uffici procedure automatiche di ausilio alla predisposizione ed alla gestione del programma dei controlli, nonche' pacchetti di software applicativo diagnostico. Inoltre, ad integrazione dei dati disponibili via terminale, lo stesso centro informativo trasmettera' periodicamente le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati anche di carattere qualitativo, dell'attivita' di accertamento degli uffici stessi, nonche' ai raffronti comparativi con gli andamenti e i risultati generali. 2. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sara' stabilito il piano annuale di verifiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 62-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.