Art. 29. 1. Gli uffici delle imposte dirette, i centri di servizio e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite nel presente decreto, dovranno mirare al conseguimento di maggiori entrate rispetto a quelle conseguite nell'anno precedente, anche attraverso il recupero di rimborsi indebiti. 2. Il Dipartimento delle entrate definira', anche ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, gli obiettivi da conseguire, tenendo conto dei risultati degli anni precedenti e delle effettive potenzialita' di recupero esistenti. 3. I risultati raggiunti dagli uffici saranno valutati in sede di contrattazione, sulla base di appositi indicatori, in rapporto alla capacita' operativa impiegata, ai fini della commisurazione del compenso incentivante di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.