Art. 29.
  1.  Gli  uffici  delle  imposte dirette, i centri di servizio e gli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto,  nel  rispetto  delle  linee
programmatiche  stabilite  nel  presente  decreto, dovranno mirare al
conseguimento  di  maggiori  entrate  rispetto  a  quelle  conseguite
nell'anno  precedente,  anche  attraverso  il  recupero  di  rimborsi
indebiti.
  2.  Il  Dipartimento  delle  entrate  definira',  anche   ai   fini
dell'assestamento  delle  previsioni  di  bilancio,  gli obiettivi da
conseguire, tenendo conto dei risultati degli anni precedenti e delle
effettive potenzialita' di recupero esistenti.
  3. I risultati raggiunti dagli uffici saranno valutati in  sede  di
contrattazione,  sulla  base di appositi indicatori, in rapporto alla
capacita' operativa  impiegata,  ai  fini  della  commisurazione  del
compenso incentivante di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 19
dicembre  1984,  n.  853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n.
17.