Art. 3.
  1.   Sulla   base   dell'applicazione   dei  criteri  specifici  di
determinazione  della  capacita'  operativa  per  le   attivita'   di
controllo  e di verifica stabiliti dal Dipartimento delle entrate, le
rispettive  direzioni  regionali  dovranno  comunicare  al   suddetto
Dipartimento le proprie indicazioni.