Art. 30.
  1.  Con  le  istruzioni  di attuazione del presente decreto saranno
emanate specifiche direttive per l'utilizzo delle liste, da  formarsi
sulla base dei criteri di cui agli articoli 11 e 12.
  2.   Gli   uffici  finanziari  interessati  all'applicazione  delle
disposizioni agevolative di cui agli articoli  32  e  seguenti  della
legge  30 dicembre 1991, n. 413, fino all'attivazione delle procedure
automatizzate predisposte dall'anagrafe  tributaria  procederanno  al
riscontro della validita' delle sole dichiarazioni integrative per le
quali sussistono richieste da parte dell'autorita' giudiziaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO