Art. 30. 1. Con le istruzioni di attuazione del presente decreto saranno emanate specifiche direttive per l'utilizzo delle liste, da formarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 11 e 12. 2. Gli uffici finanziari interessati all'applicazione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fino all'attivazione delle procedure automatizzate predisposte dall'anagrafe tributaria procederanno al riscontro della validita' delle sole dichiarazioni integrative per le quali sussistono richieste da parte dell'autorita' giudiziaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 1993 Il Ministro: GALLO