Art. 4.
  1.  Sulla  base  della  programmazione  di  cui  all'art. 3 ciascun
ufficio formera' apposito elenco di tutte le posizioni da  sottoporre
a  controllo  nell'anno,  previa  determinazione  dei  criteri per la
scelta dei soggetti di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del  comma  7
dell'art.  6,  nel  rispetto  delle disposizioni del presente decreto
nonche' delle modalita' che verranno stabilite con la circolare e  le
istruzioni di attuazione.
  2.  Per  gli  uffici delle imposte dirette suddivisi in reparti gli
elenchi saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni  dei
capi dei reparti.
  3.  Agli  elenchi  suddetti  potranno essere apportate modifiche ed
integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi
informativi, non oltre il  30  settembre.  Dopo  tale  data,  qualora
dovessero  pervenire verbali con significativi recuperi di imponibile
e/o di imposta,  ovvero  altri  dati  e  notizie  da  utilizzare  nel
rispetto  del  comma  5  dell'art.  8,  gli  elenchi  potranno essere
aggiornati per evitare la decadenza dell'accertamento o  la  scadenza
di fideiussioni per rimborsi di notevole entita'.
  4.    Le    direzioni    regionali    delle   entrate   vigileranno
sull'adempimento di quanto previsto nei commi  precedenti,  anche  al
fine  del  coordinamento  delle  attivita'  di  verifica  nell'ambito
regionale,  nonche'  sulla  qualita'  degli  accertamenti   e   delle
verifiche   di   particolare   rilevanza,  al  fine  di  valutare  la
sostenibilita'  della  pretesa  fiscale   e   la   solvibilita'   del
contribuente,   onde   assicurare   che  l'azione  di  controllo  sia
costantemente rivolta all'effettivo recupero di gettito.
  5. Negli elenchi di cui ai precedenti commi vanno inseriti, per  le
sole  annualita'  in scadenza e sempre che ricorrano le condizioni di
proficuita' indicate dall'art. 7,  i  soggetti,  gia'  inclusi  negli
elenchi  degli anni precedenti e nei cui confronti era stata iniziata
e poi  sospesa  l'azione  accertatrice,  in  presenza  delle  istanze
previste  per  la definizione delle situazioni e pendenze tributarie,
di cui all'art. 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413.