Art. 6. 1. La capacita' operativa di ciascun ufficio destinata ai controlli sostanziali sara' impiegata prioritariamente, fino ad un massimo del cinquanta per cento, nella utilizzazione dei verbali notificati a seguito di verifica relativa all'attivita' di ciascun soggetto per almeno una intera annualita' e per un settore impositivo. I verbali della Guardia di finanza non aventi il contenuto suddetto saranno utilizzati nell'ambito della quota di cui alla lettera b) del successivo comma 7. 2. Una quota fino al dieci per cento della complessiva capacita' operativa sara' destinata dagli uffici delle imposte dirette all'esame degli avvisi automatizzati predisposti dal centro informativo del Dipartimento delle entrate a norma del successivo art. 16. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, selezionati dal Dipartimento delle entrate per la sperimentazione dei criteri specificati nell'art. 16, comma 4, destineranno a tale attivita' una quota non superiore al dieci per cento di quella indicata alla lettera a) del successivo comma 7. 3. Una quota pari al venti per cento della capacita' operativa complessiva di ciascun ufficio distrettuale delle imposte dirette e una quota pari al dieci per cento della complessiva capacita' operativa di ciascun ufficio dell'imposta sul valore aggiunto sara' destinata al controllo, mediante verifiche congiunte, delle posizioni dei contribuenti che per il periodo di imposta 1992 hanno dichiarato redditi di impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni non inferiore al contributo diretto lavorativo, ma inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente, sulla base delle segnalazioni di cui all'art. 11, lettera a). 4. Una quota non superiore al cinque per cento della capacita' operativa complessiva di ciascun ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto sara' destinata agli accessi e alle verifiche finalizzati all'acquisizione di elementi informativi sulle attivita' di impresa e di lavoro autonomo gia' individuate dalla commissione istituita con il decreto ministeriale 5 giugno 1992. 5. Una quota non superiore al tre per cento della complessiva capacita' operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette e una quota non superiore all'otto per cento della complessiva capacita' operativa degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto sara' destinata ai controlli mediante verifiche mirate congiunte di cui all'art. 1, comma 3. 6. Una quota non superiore al dieci per cento della complessiva capacita' operativa degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto sara' destinata ai controlli sugli scambi intracomunitari. 7. La residua quota della capacita' operativa sara ripartita per l'esame delle posizioni fiscali: a) dei soggetti segnalati o individuati ai sensi degli articoli da 11 a 14, nella misura del cinquanta per cento; b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongono di dati e notizie, nei confronti dei quali ritengono di procedere sulla base di elementi di valutazione autonomamente acquisiti, nella misura del venticinque per cento; c) nell'ambito dell'attivita' di controllo che sara' programmata a livello locale dalle direzioni regionali delle entrate e dalle direzioni delle entrate della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle specificita' delle attivita' economiche presenti sul territorio, nella misura del venticinque per cento. 8. Le proporzioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c) saranno osservate anche nell'apposita programmazione di controlli mediante verifica. Una quota fino al dieci per cento dell'attivita' di verifica degli uffici innescata dalle segnalazioni di cui al precedente comma 7, lettera a), da ripartirsi in sede di emanazione delle istruzioni attuative del presente decreto, sara' destinata ad un programma di verifiche da svolgersi, ove del caso anche in collaborazione con le amministrazioni finanziarie di altri Stati, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) societa' interessate da operazioni di fusione che abbiano determinato elevati disavanzi con particolare riferimento a quelle poste in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408; b) soggetti titolari di diritti di usufrutto su azioni, titoli similari e quote di partecipazione; c) fondi comuni di investimento mobiliare che hanno effettuato operazioni di compravendita di titoli che comportano trasferimento delle cedole e dei relativi crediti di imposta ad altri soggetti; d) imprese multinazionali, con particolare riferimento al controllo dei prezzi di trasferimento; e) societa' e consorzi per la prima trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento che beneficiano di contributi pubblici o comunitari alla produzione o alla commercializzazione, con particolare riferimento alla repressione di frodi comunitarie; f) opere pubbliche e trasporti; g) circoli sportivi, discoteche, sale da ballo, night club e simili; h) medici, con particolare riferimento ai dentisti e agli esercenti attivita' professionale presso cliniche private; i) imprese di pulizia; l) alberghi con o senza ristorazione; m) soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti o di compensi per servizi ad essi relativi nelle zone terremotate della Campania e della Calabria. 9. I soggetti di cui al comma 8 verranno individuati sulla base di specifici criteri selettivi definiti dal Servizio centrale degli ispettori tributari che sara' altresi' responsabile del coordinamento, del monitoraggio e della resocontazione finale dei risultati del programma stesso. 10. La ripartizione della capacita' operativa di cui al comma 7, lettere a) e b), che precede potra' essere modificata entro un margine di oscillazione di quindici punti percentuali, nel caso ne consegua una maggiore produttivita' dell'azione di controllo. 11. Le direzioni regionali potranno formulare al dipartimento delle entrate proposte per l'acquisizione e l'elaborazione, da parte del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di ulteriori informazioni, dati nonche' per la predisposizione di procedure automatizzate occorrenti agli uffici per l'attuazione dei programmi ai sensi dei commi precedenti. 12. Le quote di capacita' operativa relative ai controlli mediante verifiche congiunte, di cui ai precedenti commi 3 e 5, sono determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 13. Una quota di capacita' operativa sara' riservata alla effettuazione di verifiche congiunte con gli uffici del registro nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere cessioni di azienda.