Art. 6.
  1. La capacita' operativa di ciascun ufficio destinata ai controlli
sostanziali  sara' impiegata prioritariamente, fino ad un massimo del
cinquanta per cento, nella utilizzazione  dei  verbali  notificati  a
seguito  di  verifica  relativa all'attivita' di ciascun soggetto per
almeno una intera annualita' e per un settore impositivo.  I  verbali
della  Guardia  di  finanza  non aventi il contenuto suddetto saranno
utilizzati nell'ambito  della  quota  di  cui  alla  lettera  b)  del
successivo comma 7.
  2.  Una  quota  fino al dieci per cento della complessiva capacita'
operativa  sara'  destinata  dagli  uffici  delle   imposte   dirette
all'esame   degli   avvisi   automatizzati   predisposti  dal  centro
informativo del Dipartimento delle entrate  a  norma  del  successivo
art. 16. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, selezionati dal
Dipartimento   delle  entrate  per  la  sperimentazione  dei  criteri
specificati nell'art. 16, comma 4, destineranno a tale attivita'  una
quota  non  superiore  al  dieci  per  cento  di quella indicata alla
lettera a) del successivo comma 7.
  3. Una quota pari al venti  per  cento  della  capacita'  operativa
complessiva  di  ciascun ufficio distrettuale delle imposte dirette e
una quota  pari  al  dieci  per  cento  della  complessiva  capacita'
operativa  di  ciascun ufficio dell'imposta sul valore aggiunto sara'
destinata al controllo, mediante verifiche congiunte, delle posizioni
dei contribuenti che per il periodo di imposta 1992 hanno  dichiarato
redditi  di  impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni
non inferiore al contributo diretto lavorativo, ma inferiore a quello
dichiarato per il periodo  d'imposta  precedente,  sulla  base  delle
segnalazioni di cui all'art. 11, lettera a).
  4.  Una  quota  non  superiore  al cinque per cento della capacita'
operativa complessiva di ciascun ufficio distrettuale  delle  imposte
dirette  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sara' destinata agli
accessi e alle verifiche  finalizzati  all'acquisizione  di  elementi
informativi  sulle  attivita'  di  impresa  e di lavoro autonomo gia'
individuate dalla commissione istituita con il decreto ministeriale 5
giugno 1992.
  5. Una quota non superiore  al  tre  per  cento  della  complessiva
capacita' operativa degli uffici distrettuali delle imposte dirette e
una   quota  non  superiore  all'otto  per  cento  della  complessiva
capacita' operativa degli uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
sara'  destinata  ai controlli mediante verifiche mirate congiunte di
cui all'art. 1, comma 3.
  6. Una quota non superiore al dieci  per  cento  della  complessiva
capacita'  operativa  degli  uffici  dell'imposta sul valore aggiunto
sara' destinata ai controlli sugli scambi intracomunitari.
  7. La residua quota della capacita' operativa  sara  ripartita  per
l'esame delle posizioni fiscali:
    a)  dei  soggetti segnalati o individuati ai sensi degli articoli
da 11 a 14, nella misura del cinquanta per cento;
    b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongono di dati
e notizie, nei confronti dei quali ritengono di procedere sulla  base
di  elementi di valutazione autonomamente acquisiti, nella misura del
venticinque per cento;
    c) nell'ambito dell'attivita' di controllo che sara'  programmata
a  livello  locale  dalle  direzioni  regionali delle entrate e dalle
direzioni delle entrate della Valle d'Aosta e delle province autonome
di Trento e Bolzano, sulla base delle  specificita'  delle  attivita'
economiche  presenti sul territorio, nella misura del venticinque per
cento.
  8. Le proporzioni di cui al comma 7, lettere a), b)  e  c)  saranno
osservate  anche  nell'apposita  programmazione di controlli mediante
verifica. Una  quota  fino  al  dieci  per  cento  dell'attivita'  di
verifica   degli  uffici  innescata  dalle  segnalazioni  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a), da ripartirsi in sede  di  emanazione
delle  istruzioni  attuative del presente decreto, sara' destinata ad
un programma di  verifiche  da  svolgersi,  ove  del  caso  anche  in
collaborazione con le amministrazioni finanziarie di altri Stati, nei
confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
    a)  societa'  interessate  da  operazioni  di fusione che abbiano
determinato elevati disavanzi con particolare  riferimento  a  quelle
poste  in  essere  anteriormente  all'entrata  in vigore dell'art. 10
della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
    b) soggetti titolari di diritti di usufrutto  su  azioni,  titoli
similari e quote di partecipazione;
    c)  fondi  comuni  di investimento mobiliare che hanno effettuato
operazioni di compravendita di titoli  che  comportano  trasferimento
delle cedole e dei relativi crediti di imposta ad altri soggetti;
    d)   imprese   multinazionali,  con  particolare  riferimento  al
controllo dei prezzi di trasferimento;
    e) societa' e consorzi per la prima trasformazione  dei  prodotti
agricoli  e dell'allevamento che beneficiano di contributi pubblici o
comunitari  alla   produzione   o   alla   commercializzazione,   con
particolare riferimento alla repressione di frodi comunitarie;
    f) opere pubbliche e trasporti;
    g)  circoli  sportivi,  discoteche,  sale  da ballo, night club e
simili;
    h)  medici,  con  particolare  riferimento  ai  dentisti  e  agli
esercenti attivita' professionale presso cliniche private;
    i) imprese di pulizia;
    l) alberghi con o senza ristorazione;
    m)  soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti o di compensi
per servizi ad essi relativi nelle zone terremotate della Campania  e
della Calabria.
  9.  I soggetti di cui al comma 8 verranno individuati sulla base di
specifici criteri selettivi  definiti  dal  Servizio  centrale  degli
ispettori    tributari    che   sara'   altresi'   responsabile   del
coordinamento, del monitoraggio e  della  resocontazione  finale  dei
risultati del programma stesso.
  10.  La  ripartizione  della capacita' operativa di cui al comma 7,
lettere a) e b),  che  precede  potra'  essere  modificata  entro  un
margine  di  oscillazione  di quindici punti percentuali, nel caso ne
consegua una maggiore produttivita' dell'azione di controllo.
  11. Le direzioni regionali potranno formulare al dipartimento delle
entrate  proposte  per  l'acquisizione e l'elaborazione, da parte del
sistema   informativo   dell'anagrafe   tributaria,   di    ulteriori
informazioni,  dati  nonche'  per  la  predisposizione  di  procedure
automatizzate occorrenti agli uffici per l'attuazione  dei  programmi
ai sensi dei commi precedenti.
  12.  Le quote di capacita' operativa relative ai controlli mediante
verifiche  congiunte,  di  cui  ai  precedenti  commi  3  e  5,  sono
determinate  nel  rispetto  di quanto disposto dall'art. 79, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
  13.  Una  quota  di  capacita'  operativa  sara'   riservata   alla
effettuazione  di verifiche congiunte con gli uffici del registro nei
confronti dei soggetti che hanno posto in essere cessioni di azienda.