Art. 7.
  1.  La  selezione  dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 7 dell'art. 6 sara' effettuata tenendo  conto  del  prevedibile
recupero  di  imponibile  e/o  di  imposta  rapportato alla capacita'
operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di
appartenenza, nonche' della concretezza e della rilevanza dei dati  e
delle notizie gia' acquisiti, dell'entita' dei rimborsi eventualmente
richiesti,  del  grado  di sostenibilita' della pretesa fiscale e del
grado di solvibilita' del soggetto.
  2. L'esclusione dei casi di insolvibilita' potra' riguardare  anche
i  controlli  di cui al comma 1 dell'art. 6, previa segnalazione alla
competente direzione regionale delle entrate.
  3. Nella selezione dei soggetti da controllare si terra'  conto  in
particolare   della  considerazione  congiunta  dei  dati  fiscali  e
contributivi a  norma  del  decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17 marzo 1993, n. 63,
sulla base di accordi che interverranno con l'amministrazione  e  gli
enti interessati, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.