Art. 7. 1. La selezione dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7 dell'art. 6 sara' effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e/o di imposta rapportato alla capacita' operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonche' della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie gia' acquisiti, dell'entita' dei rimborsi eventualmente richiesti, del grado di sostenibilita' della pretesa fiscale e del grado di solvibilita' del soggetto. 2. L'esclusione dei casi di insolvibilita' potra' riguardare anche i controlli di cui al comma 1 dell'art. 6, previa segnalazione alla competente direzione regionale delle entrate. 3. Nella selezione dei soggetti da controllare si terra' conto in particolare della considerazione congiunta dei dati fiscali e contributivi a norma del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sulla base di accordi che interverranno con l'amministrazione e gli enti interessati, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.