Art. 8.
  1.   I   controlli   dovranno   riguardare  i  periodi  di  imposta
sottoindicati, dovendo considerarsi controllabili  i  periodi  per  i
quali  sia  scaduto  il termine di presentazione delle dichiarazioni,
comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non  fossero
ancora  esaurite  le  operazioni  di liquidazione meccanizzata di cui
all'art. 36-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  purche'  siano state acquisite al sistema
informativo, ovvero risultino di agevole reperimento:
    a) per i controlli da verbali di verifica,  tutti  i  periodi  di
imposta  interessati dalla verifica stessa, salva motivata esclusione
per i casi di accertata insolvibilita',  ed  in  modo  da  assicurare
comunque l'osservanza del termine di decadenza dell'accertamento o di
quello piu' breve di fideiussione per rimborsi di notevole entita';
    b)  per i controlli senza verifica da segnalazioni di cui al capo
III, i periodi a base dei criteri selettivi da cui esse derivano;
    c)  per  gli  altri  controlli   senza   verifica,   il   periodo
controllabile  piu'  recente,  salva  la  presenza di elementi che ne
facciano ritenere piu' proficua l'effettuazione su periodi diversi.
  2. Per le  liste  di  segnalazioni  con  elementi  di  riscontro  i
controlli  limitati  a tali elementi, ai sensi dell'art. 15, comma 1,
lettera b), potranno concernere anche annualita'  diverse  da  quelle
indicate alla lettera b) del comma 1.
  3.  Le  verifiche  degli  uffici  anche  se  relative  a  posizioni
segnalate dai centri informativi,  dovranno  comunque  riguardare  la
piu'  recente  annualita' per la quale siano scaduti i termini per la
presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualita' in  corso
e  per  quella  per  la  quale  non siano eventualmente scaduti detti
termini, saranno controllate la regolarita'  e  le  risultanze  delle
scritture  contabili,  nonche'  gli  altri elementi utili di maggiore
interesse fiscale.
  4. Le verifiche della Guardia  di  finanza,  anche  se  relative  a
posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi di imposta
piu'  recenti  e  quello  in  corso,  salvo i casi di cui al comma 1,
lettera c), dell'art. 15.
  5. L'effettuazione dei  controlli  e  delle  verifiche  su  periodi
diversi da quelli indicati nei commi precedenti del presente articolo
non  e'  consentita al solo scopo di evitarne la decadenza se mancano
specifiche ragioni di  maggiore  produttivita'  dell'accertamento  ai
sensi  dell'art.  7  ovvero  non  esiste l'esigenza di ricostruire il
reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilita' ordinaria.
  6. Le verifiche, da qualsiasi organo eseguite ed  indipendentemente
dalle  risorse umane impegnate, dovranno avere, di regola, una durata
non superiore a trenta giorni  lavorativi,  salvo  casi  eccezionali,
giustificati   da   specifiche   ragioni  che  lasciano  fondatamente
prevedere cospicui e completi risultati. In tale eccezione  rientrano
le  ipotesi  di  cui  all'art.  9, comma 3, lettera a). In ogni caso,
fatte salve le esigenze dell'autorita' giudiziaria, le verifiche  non
potranno avere una durata superiore a sei mesi.
  7.  Al  fine  di  accrescere  la produttivita' dei controlli dovra'
essere assicurata una stretta correlazione tra la fonte di innesco ed
i  metodi  di  indagine  utilizzati,  facendo  ricorso,  qualora   il
controllo lo richieda, alle indagini bancarie. In particolare, per le
segnalazioni  da  liste, l'indagine dovra' essere orientata verso gli
elementi di anomalia posti a base della  segnalazione,  con  speciale
rilievo per la congruita' dei ricavi o del volume di affari.