Art. 8. 1. I controlli dovranno riguardare i periodi di imposta sottoindicati, dovendo considerarsi controllabili i periodi per i quali sia scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non fossero ancora esaurite le operazioni di liquidazione meccanizzata di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purche' siano state acquisite al sistema informativo, ovvero risultino di agevole reperimento: a) per i controlli da verbali di verifica, tutti i periodi di imposta interessati dalla verifica stessa, salva motivata esclusione per i casi di accertata insolvibilita', ed in modo da assicurare comunque l'osservanza del termine di decadenza dell'accertamento o di quello piu' breve di fideiussione per rimborsi di notevole entita'; b) per i controlli senza verifica da segnalazioni di cui al capo III, i periodi a base dei criteri selettivi da cui esse derivano; c) per gli altri controlli senza verifica, il periodo controllabile piu' recente, salva la presenza di elementi che ne facciano ritenere piu' proficua l'effettuazione su periodi diversi. 2. Per le liste di segnalazioni con elementi di riscontro i controlli limitati a tali elementi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), potranno concernere anche annualita' diverse da quelle indicate alla lettera b) del comma 1. 3. Le verifiche degli uffici anche se relative a posizioni segnalate dai centri informativi, dovranno comunque riguardare la piu' recente annualita' per la quale siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualita' in corso e per quella per la quale non siano eventualmente scaduti detti termini, saranno controllate la regolarita' e le risultanze delle scritture contabili, nonche' gli altri elementi utili di maggiore interesse fiscale. 4. Le verifiche della Guardia di finanza, anche se relative a posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi di imposta piu' recenti e quello in corso, salvo i casi di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 15. 5. L'effettuazione dei controlli e delle verifiche su periodi diversi da quelli indicati nei commi precedenti del presente articolo non e' consentita al solo scopo di evitarne la decadenza se mancano specifiche ragioni di maggiore produttivita' dell'accertamento ai sensi dell'art. 7 ovvero non esiste l'esigenza di ricostruire il reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilita' ordinaria. 6. Le verifiche, da qualsiasi organo eseguite ed indipendentemente dalle risorse umane impegnate, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni lavorativi, salvo casi eccezionali, giustificati da specifiche ragioni che lasciano fondatamente prevedere cospicui e completi risultati. In tale eccezione rientrano le ipotesi di cui all'art. 9, comma 3, lettera a). In ogni caso, fatte salve le esigenze dell'autorita' giudiziaria, le verifiche non potranno avere una durata superiore a sei mesi. 7. Al fine di accrescere la produttivita' dei controlli dovra' essere assicurata una stretta correlazione tra la fonte di innesco ed i metodi di indagine utilizzati, facendo ricorso, qualora il controllo lo richieda, alle indagini bancarie. In particolare, per le segnalazioni da liste, l'indagine dovra' essere orientata verso gli elementi di anomalia posti a base della segnalazione, con speciale rilievo per la congruita' dei ricavi o del volume di affari.