Art. 9. 1. Specifiche quote della complessiva capacita' operativa del corpo della Guardia di finanza, determinata dal Ministro delle finanze sentito il comando generale, saranno destinate: a) nella misura del cinquanta per cento per le verifiche da liste di segnalazione provenienti dal centro informativo del dipartimento delle entrate; b) nella misura del dieci per cento per le verifiche di cui all'art. 6, comma 8; c) nella misura del quindici per cento per i controlli da svolgersi in collaborazione con gli enti previdenziali di cui all'art. 7, comma 3 e sulla base delle liste sperimentali di cui all'art. 11, commi 3 e 5 e art. 12, commi 3 e 4; d) nella misura del dieci per cento per i controlli sugli scambi intracomunitari di cui al capo V; e) nella misura del cinque per cento per le verifiche a sorteggio di cui al capo VI; f) nella misura del dieci per cento per le verifiche mirate nei confronti di soggetti appartenenti a specifiche attivita' economiche. 2. Una quota della capacita' operativa destinata al controllo sugli obblighi strumentali verra' impiegata per gli accessi e le verifiche informative di cui al precedente art. 6, comma 4. 3. Fino al limite massimo del trenta per cento della capacita' operativa riservata alle liste di segnalazione di cui al comma 1, lettera a), la Guardia di finanza potra' essere impegnata nell'esecuzione di verifiche: a) nei confronti di aziende caratterizzate da strutture distribuite in piu' parti del territorio nazionale sulla base delle segnalazioni provenienti dal Dipartimento delle entrate; b) nei confronti di soggetti non compresi nella precedente lettera a) sulla base di segnalazioni provenienti dalle Direzioni regionali delle entrate, conformemente alle direttive loro impartite dal Dipartimento delle entrate anche d'intesa con il Comando generale; c) nei confronti di soggetti che hanno concluso, negli anni 1990, 1991, 1992, contratti di appalto, di somministrazione, di trasporto ovvero di fornitura di beni o servizi con la pubblica amministrazione o con altri enti pubblici per importi superiori a 500 milioni e che risultano selezionati anche in base ai criteri di cui agli articoli 11 e 12. Le verifiche saranno finalizzate anche all'individuazione dei trasferimenti e collegamenti illeciti tra diverse societa' di un gruppo e tra queste ed il patrimonio personale degli amministratori e dei soci. Al fine anzidetto dovra' farsi, di norma, prioritariamente ricorso alle indagini bancarie nei confronti sia delle societa' sottoposte a verifica, sia di coloro che ne hanno, direttamente o indirettamente, il controllo giuridico, o anche solo economico, ed eventualmente dei loro familiari; d) nei confronti di soci di societa' a responsabilita' limitata o, comunque, di societa' di capitali a ristretta base azionaria, le quali non abbiano dichiarato redditi per gli anni 1990 e 1991. La verifica sara' volta principalmente a far emergere l'effettiva capacita' contributiva dei soci, anche al fine dell'applicazione dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, percio', della ricostruzione sintetica del reddito.