Art. 9.
  1. Specifiche quote della complessiva capacita' operativa del corpo
della  Guardia  di  finanza,  determinata  dal Ministro delle finanze
sentito il comando generale, saranno destinate:
    a) nella misura del cinquanta per cento per le verifiche da liste
di segnalazione provenienti dal centro informativo  del  dipartimento
delle entrate;
    b)  nella  misura  del  dieci  per  cento per le verifiche di cui
all'art. 6, comma 8;
    c) nella misura  del  quindici  per  cento  per  i  controlli  da
svolgersi  in  collaborazione  con  gli  enti  previdenziali  di  cui
all'art. 7, comma 3 e sulla base  delle  liste  sperimentali  di  cui
all'art. 11, commi 3 e 5 e art. 12, commi 3 e 4;
    d)  nella misura del dieci per cento per i controlli sugli scambi
intracomunitari di cui al capo V;
    e) nella misura del cinque per cento per le verifiche a sorteggio
di cui al capo VI;
    f) nella misura del dieci per cento per le verifiche  mirate  nei
confronti di soggetti appartenenti a specifiche attivita' economiche.
  2. Una quota della capacita' operativa destinata al controllo sugli
obblighi  strumentali verra' impiegata per gli accessi e le verifiche
informative di cui al precedente art. 6, comma 4.
  3. Fino al limite massimo del  trenta  per  cento  della  capacita'
operativa  riservata  alle  liste  di segnalazione di cui al comma 1,
lettera  a),  la  Guardia  di   finanza   potra'   essere   impegnata
nell'esecuzione di verifiche:
    a)   nei   confronti   di  aziende  caratterizzate  da  strutture
distribuite in piu' parti del territorio nazionale sulla  base  delle
segnalazioni provenienti dal Dipartimento delle entrate;
    b)  nei  confronti  di  soggetti  non  compresi  nella precedente
lettera a) sulla base di  segnalazioni  provenienti  dalle  Direzioni
regionali  delle entrate, conformemente alle direttive loro impartite
dal  Dipartimento  delle  entrate  anche  d'intesa  con  il   Comando
generale;
    c) nei confronti di soggetti che hanno concluso, negli anni 1990,
1991,  1992,  contratti di appalto, di somministrazione, di trasporto
ovvero di fornitura di beni o servizi con la pubblica amministrazione
o con altri enti pubblici per importi superiori a 500 milioni  e  che
risultano  selezionati  anche in base ai criteri di cui agli articoli
11 e 12. Le verifiche saranno  finalizzate  anche  all'individuazione
dei  trasferimenti e collegamenti illeciti tra diverse societa' di un
gruppo e tra queste ed il patrimonio personale degli amministratori e
dei soci. Al fine anzidetto dovra' farsi, di norma,  prioritariamente
ricorso  alle  indagini  bancarie  nei  confronti  sia delle societa'
sottoposte a verifica, sia di coloro che  ne  hanno,  direttamente  o
indirettamente,  il  controllo  giuridico, o anche solo economico, ed
eventualmente dei loro familiari;
    d)  nei  confronti di soci di societa' a responsabilita' limitata
o, comunque, di societa' di capitali a ristretta base  azionaria,  le
quali  non  abbiano  dichiarato  redditi per gli anni 1990 e 1991. La
verifica  sara'  volta  principalmente  a  far  emergere  l'effettiva
capacita'  contributiva  dei  soci,  anche  al fine dell'applicazione
dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e, percio', della ricostruzione sintetica del reddito.