Art. 7. La struttura didattica competente puo' integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facolta', ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione del piano di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici. La struttura didattica competente puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.