Art. 8. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali e otto corsi semestrali coordinando i moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. La struttura didattica competente puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Ateneo, o in altre universita', anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.