Art. 8.
  Gli  insegnamenti  annuali  comprendono  di  norma  settanta ore di
didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica.
  La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non
fondamentali  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corsi
semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e  due  corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere
articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di   crediti
didattici, per il corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno
del  corso  di  laurea in economia e commercio, possono essere svolti
fino a quattro corsi annuali e otto corsi  semestrali  coordinando  i
moduli  didattici  di  durata  piu'  breve,  svolti  anche da docenti
diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.
  La struttura didattica competente puo' autorizzare lo  studente  ad
inserire  nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati
in  altre  facolta'  dell'Ateneo,  o  in  altre  universita',   anche
straniere,  fatto  salvo  il  riconoscimento  degli  studi effettuati
all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal  caso  la
struttura   didattica   competente  dovra'  altresi'  determinare  la
categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai  fini
del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.