Art. 10. 
                             Giuramento 
  1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione
nelle   loro   funzioni,   prestano   giuramento,   pronunziando    e
sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere  fedele  alla  Repubblica
italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di  adempiere
con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio". 
  2. I presidenti delle  commissioni  tributarie  regionali  prestano
giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza. 
  3. I presidenti delle commissioni tributarie  provinciali  prestano
giuramento  dinanzi  al  presidente   della   commissine   tributaria
regionale nella cui circoscrizione ha sede la  commissione  cui  sono
destinati. 
  4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni
tributarie  prestano   giuramento   dinanzi   al   presidente   della
commissione cui sono destinati. 
  5. I verbali di giuramento sono  conservati  presso  l'ufficio  cui
appartiene l'organo dinanzi al quale esso e' stato prestato.