Art. 11. Durata dell'incarico 1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i puntegi di cui alla tabella F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. 2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. 3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alla tabella F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'. 4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.