Art. 11. 
                        Durata dell'incarico 
  1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella
stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati con precedenza
sugli altri disponibili, in posti che si  rendono  vacanti  in  altre
commissioni secondo i criteri di valutazione ed i puntegi di cui alla
tabella F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
eta'. 
  2. I componenti delle commissioni tributarie cessano  dall'incarico
in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. 
  3. I componenti delle commissioni  tributarie  provinciali  possono
essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti
vacanti nelle commissioni tributarie  regionali,  con  precedenza  su
altri disponibili, secondo i  criteri  ed  i  punteggi  di  cui  alla
tabella F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
eta'. 
  4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce
in nessun caso rapporto di pubblico impiego.