Art. 12. Decadenza dall'incarico 1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 8; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute con- secutive. 2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.