Art. 12. 
                       Decadenza dall'incarico 
  1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie
i quali: 
    a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7; 
    b) incorrono in  uno  dei  motivi  di  incompatibilita'  previsti
dall'art. 8; 
    c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione
pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal
collocamento  a  riposo  o  da  dimissioni  volontarie,   secondo   i
rispettivi ordinamenti; 
    d) omettono, senza giustificato motivo,  di  assumere  l'incarico
entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; 
    e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute  con-
secutive. 
  2. La decadenza  e'  dichiarata  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.