Art. 13. 
                        Trattamento economico 
  1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante  ai
componenti delle commissioni tributarie. 
  2. Con il decreto di cui al comma  1,  oltre  al  compenso  mensile
viene determinato un compenso aggiuntivo  per  ogni  ricorso  deciso,
anche se riunito ad altri  ricorsi,  secondo  criteri  uniformi,  che
debbono tener conto delle funzioni e  dell'apporto  di  attivita'  di
ciascuno   alla   trattazione   della   controversia,   compresa   la
deliberazione e la redazione della sentenza, nonche', per i residenti
in comuni diversi della stessa regione da quello in cui  ha  sede  la
commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della
commissione. Il compenso e' liquidato in relazione ad  ogni  sentenza
pubblicata. 
  3.  La  liquidazione  dei  compensi  e'  disposta  dalla  direzione
regionale  delle  entrate,  nella  cui  circoscrizione  ha  sede   la
commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti  relativi  sono
fatti dal dirigente responsabile della segreteria della  commissione,
quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.