Art. 15. 
                  Vigilanza e sanzioni disciplinari 
  1. Il presidente di ciascuna  commissione  tributaria  esercita  la
vigilanza sugli altri componenti  e  sull'andamento  dei  servizi  di
segreteria.  Il  presidente  di   ciascuna   commissione   tributaria
regionale esercita la vigilanza  sulla  attivita'  delle  commissioni
tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della  stessa
e sui loro componenti. 
  2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non
conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono  soggetti
alle seguenti sanzioni disciplinari: 
    a) ammonimento, per lievi trasgressioni; 
    b) censura, per il mancato deposito  di  una  decisione  dopo  un
primo ammonimento e nei casi di recidiva in  altre  trasgressioni  di
cui alla lettera a); 
    c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a  sei  mesi,
per tardivo deposito piu' di tre volte in  un  anno  delle  decisioni
dopo la scadenza dell'ulteriore  termine  fissato  per  iscritto  dal
presidente  della  commissione,  dopo  l'inosservanza   del   termine
prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte  di  presidente
di sezione di convocazione del collegio  giudicante  per  un  periodo
superiore ad un mese senza giustificato motivo o  di  fissazione  per
piu'  di  tre  volte  da   parte   di   presidente   di   commissione
dell'ulteriore termine per  il  deposito  tardivo  di  sentenze,  per
inosservanza di altri doveri dell'incarico e per  contegno  scorretto
nell'ambito  della  sezione,  del  collegio  giudicante  o  verso  il
pubblico; 
    d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in  trasgressioni
di cui alla lettera c).