Art. 15. Vigilanza e sanzioni disciplinari 1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attivita' delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonimento, per lievi trasgressioni; b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a); c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito piu' di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per piu' di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico; d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c).