Art. 16. 
                      Procedimento disciplinare 
  1. Il procedimento disciplinare  e'  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione  tributaria
regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato. 
  2. Il consiglio di presidenza, nel termine di  dieci  giorni  dalla
richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo
componente l'incarico di procedere agli accertamenti  preliminari  da
svolgersi entro trenta giorni. 
  3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle  risultanze  emerse
provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito  a  presentare
entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se
non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di
procedere alla istruttoria, che deve essere  conclusa  entro  novanta
giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali
deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato. 
  4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il
termine di cui al comma 3, fissa la data  della  discussione  davanti
allo stesso con decreto da notificare almeno  quaranta  giorni  prima
all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli
atti e depositare le sue difese non oltre dieci  giorni  prima  della
discussione. 
  5. Nella seduta fissata  per  la  discussione,  il  componente  del
consiglio di presidenza di  cui  al  comma  3  svolge  la  relazione.
L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere  da  altro
componente di commissione tributaria. 
  6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di  presidenza
e' applicata con decreto del Ministro delle finanze. 
  7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano  le
disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per  i  magistrati
ordinari in quanto compatibili.