Art. 17. Composizione 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze. 2. Il consiglio di presidenza e' composto da tre presidenti di commissione o di sezione, di cui almeno uno presidente di commissione tributaria regionale, e da tre giudici delle commissioni tributarie, di cui almeno uno componente di commissione tributaria regionale. 3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili. 4. E' eletto, per ogni componente effettivo, un componente supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.