Art. 17. 
                            Composizione 
  1.  Il  consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria  e'
costituito con decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta
del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma  presso  il  Ministero
delle finanze. 
  2. Il consiglio di presidenza e'  composto  da  tre  presidenti  di
commissione o di sezione, di cui almeno uno presidente di commissione
tributaria regionale, e da tre giudici delle commissioni  tributarie,
di cui almeno uno componente di commissione tributaria regionale. 
  3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti  i
componenti delle commissioni tributarie provinciali e  regionali  con
voto  personale,  diretto  e  segreto,  e  non  sono   immediatamente
rieleggibili. 
  4.  E'  eletto,  per  ogni  componente  effettivo,  un   componente
supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.