Art. 18. 
                               Durata 
  1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni. 
  2. I componenti del consiglio di  presidenza,  che  nel  corso  del
quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o,  se  eletti
in qualita' di giudice,  conseguono  la  nomina  a  presidente,  sono
sostituiti per il restante  periodo  dal  primo  dei  non  eletti  di
corrispondente qualifica.